Questo articolo analizza la sentenza della Corte di giustizia nella causa n. C-518/13, nella quale la Corte, adita con rinvio pregiudiziale dalla Court of Appeal britannica, ha affermato che un provvedimento nazionale che permette ai taxi londinesi (black cabs) di utilizzare le corsie preferenziali riservate agli autobus senza alcun onere e, allo stesso tempo vieta ai veicoli a noleggio con conducente (o minicabs) di utilizzare le stesse corsie, se non allo scopo di far salire o scendere i passeggeri che hanno prenotato in anticipo la corsa, non costituisce un aiuto di Stato. Le questioni sottoposte alla Corte di giustizia, aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 107 del TFUE, riguardavano alcuni elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato, in particolare il possibile trasferimento di risorse statali, la selettività della misura e l’incidenza sul commercio intracomunitario. In primo luogo, la Corte di giustizia ha rilevato che lo Stato non rinuncia ad entrate pubbliche non applicando alcun onere ai taxi per l'accesso alle corsie preferenziali, né non infliggendo loro alcuna ammenda quando impegnano dette corsie, sicché non è riscontrabile alcun impiego di risorse statali. La Corte di giustizia ha poi precisato che a causa dei differenti regimi di autorizzazione all’esercizio delle rispettive attività, i taxi e minicabs si trovano in situazioni abbastanza diverse da renderli non comparabili. Su tale base, la Corte ha ritenuto che la concessione di un accesso privilegiato alle infrastrutture pubbliche in favore dei soli taxi non conferisce loro un vantaggio selettivo. Infine, la Corte di giustizia ha dichiarato che poiché l'effetto della politica di accesso alle corsie riservate agli autobus è di rendere meno attraente l’esercizio del servizio di minicabs nella città di Londra (e di conseguenza ridurre le opportunità per le imprese stabilite in altri Stati membri di penetrare quel particolare mercato) si deve ritenere che tale sistema potrebbe potenzialmente pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

Accesso esclusivo ad infrastrutture pubbliche e trasporto non di linea locale su strada: aiuto di stato o regolazione del mercato?

DEANA, Francesco
2015-01-01

Abstract

Questo articolo analizza la sentenza della Corte di giustizia nella causa n. C-518/13, nella quale la Corte, adita con rinvio pregiudiziale dalla Court of Appeal britannica, ha affermato che un provvedimento nazionale che permette ai taxi londinesi (black cabs) di utilizzare le corsie preferenziali riservate agli autobus senza alcun onere e, allo stesso tempo vieta ai veicoli a noleggio con conducente (o minicabs) di utilizzare le stesse corsie, se non allo scopo di far salire o scendere i passeggeri che hanno prenotato in anticipo la corsa, non costituisce un aiuto di Stato. Le questioni sottoposte alla Corte di giustizia, aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 107 del TFUE, riguardavano alcuni elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato, in particolare il possibile trasferimento di risorse statali, la selettività della misura e l’incidenza sul commercio intracomunitario. In primo luogo, la Corte di giustizia ha rilevato che lo Stato non rinuncia ad entrate pubbliche non applicando alcun onere ai taxi per l'accesso alle corsie preferenziali, né non infliggendo loro alcuna ammenda quando impegnano dette corsie, sicché non è riscontrabile alcun impiego di risorse statali. La Corte di giustizia ha poi precisato che a causa dei differenti regimi di autorizzazione all’esercizio delle rispettive attività, i taxi e minicabs si trovano in situazioni abbastanza diverse da renderli non comparabili. Su tale base, la Corte ha ritenuto che la concessione di un accesso privilegiato alle infrastrutture pubbliche in favore dei soli taxi non conferisce loro un vantaggio selettivo. Infine, la Corte di giustizia ha dichiarato che poiché l'effetto della politica di accesso alle corsie riservate agli autobus è di rendere meno attraente l’esercizio del servizio di minicabs nella città di Londra (e di conseguenza ridurre le opportunità per le imprese stabilite in altri Stati membri di penetrare quel particolare mercato) si deve ritenere che tale sistema potrebbe potenzialmente pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.
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