Lo studio intende dimostrare che dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999 la disciplina dei voli internazionali ha subito un’evoluzione costante in materia di responsabilità del vettore per le lesioni derivanti alla persona del passeggero e ai suoi congiunti in caso di incidente. L’analisi della giurisprudenza, soprattutto di common law ha permesso di individuare un progressivo ampliamento dell’area della risarcibilità dai danni derivanti da lesioni corporali a quelli conseguenti a lesioni psichiche o mentali e infine al danno da perdita della vita che la dottrina ha approfondito attraverso la creazione di modelli teorici particolarmente dibattuti: danni punitivi e danni compensativi, danno evento, danno conseguenza, danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno catastrofale, danno morale terminale. Si è indagata la possibilità di ricostruire dall’interno della Convenzione di Montreal un principio di responsabilità dal quale dedurre la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesioni di beni diversi dalla integrità fisica delle cose e della persona del passeggero e lo si è individuato nella dichiarazione di interesse del passeggero alla tempestiva consegna del bagaglio che permette di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale conseguente al ritardo o mancata consegna. Attraverso le fonti di diritto internazionale in materia di tutela dei diritti umani si è cercato poi di tracciare un percorso interpretativo secondo il quale le norme di diritto internazionale generale in materia di diritti umani conformano anche il diritto internazionale privato e vincolano gli Stati a renderne effettiva la tutela anche nei rapporti da esso disciplinati ammettendo la risarcibilità delle lesioni a beni non patrimoniali quali i rapporti familiari, la vita, il benessere psichico. I più recenti arresti della giurisprudenza internazionale e nazionale di common law e di civil law confermano la tendenza a riconoscere alla persona umana un valore complesso e polisenso e ad ampliarne di conseguenza l’ambito di tutela facendo ricorso a tutti gli strumenti interpretativi che il diritto interno e il diritto internazionale conoscono e talora condividono.

LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO ALLA PERSONA NEL TRASPORTO AEREO / Maria Colagrande - Udine. , 2014 May 26. 25. ciclo

LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO ALLA PERSONA NEL TRASPORTO AEREO

COLAGRANDE, MARIA
2014-05-26

Abstract

Lo studio intende dimostrare che dalla Convenzione di Varsavia del 1929 alla Convenzione di Montreal del 1999 la disciplina dei voli internazionali ha subito un’evoluzione costante in materia di responsabilità del vettore per le lesioni derivanti alla persona del passeggero e ai suoi congiunti in caso di incidente. L’analisi della giurisprudenza, soprattutto di common law ha permesso di individuare un progressivo ampliamento dell’area della risarcibilità dai danni derivanti da lesioni corporali a quelli conseguenti a lesioni psichiche o mentali e infine al danno da perdita della vita che la dottrina ha approfondito attraverso la creazione di modelli teorici particolarmente dibattuti: danni punitivi e danni compensativi, danno evento, danno conseguenza, danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno catastrofale, danno morale terminale. Si è indagata la possibilità di ricostruire dall’interno della Convenzione di Montreal un principio di responsabilità dal quale dedurre la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesioni di beni diversi dalla integrità fisica delle cose e della persona del passeggero e lo si è individuato nella dichiarazione di interesse del passeggero alla tempestiva consegna del bagaglio che permette di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale conseguente al ritardo o mancata consegna. Attraverso le fonti di diritto internazionale in materia di tutela dei diritti umani si è cercato poi di tracciare un percorso interpretativo secondo il quale le norme di diritto internazionale generale in materia di diritti umani conformano anche il diritto internazionale privato e vincolano gli Stati a renderne effettiva la tutela anche nei rapporti da esso disciplinati ammettendo la risarcibilità delle lesioni a beni non patrimoniali quali i rapporti familiari, la vita, il benessere psichico. I più recenti arresti della giurisprudenza internazionale e nazionale di common law e di civil law confermano la tendenza a riconoscere alla persona umana un valore complesso e polisenso e ad ampliarne di conseguenza l’ambito di tutela facendo ricorso a tutti gli strumenti interpretativi che il diritto interno e il diritto internazionale conoscono e talora condividono.
26-mag-2014
Damage; Bodily Injury
Trasporto aereo; Danno persona; Lesione corporale non patrimoniale; Convenzione di Montreal; Convenzione di Varsavia; Lesioni psichiche; Lesioni mentali
LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO ALLA PERSONA NEL TRASPORTO AEREO / Maria Colagrande - Udine. , 2014 May 26. 25. ciclo
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