Lo studio si concentra su di un passo (D. 19.2.21) nel quale Giavoleno prende in considerazione il caso di un terreno venduto con l'accordo che il compratore lo tenesse in conduzione per un certo canone finché non ne avesse pagato l'intero prezzo. Si chiede al giurista se il venditore, ricevuto il prezzo di vendita, debba rimettere il canone di locazione al compratore/conduttore. Giovanneo risponde che 'la buona fede esige che si faccia ciò che è stato convenuto'. Il passo si presta a diverse plausibili interpretazioni. A prescindere da quale si preferisca accogliere, esso interessa perché nella fattispecie considerata da Giavoleno, così come nell'odierno contratto di 'rent to buy' (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella l. 11 novembre 2014, n. 164), si trovano combinate le cause della locazione e della compravendita. Per il contratto di godimento "in funzione della successiva alienazione di immobili" la legge prevede che siano i contraenti a indicare quale parte del canone vada imputata a corrispettivo del trasferimento, ma non stabilisce cosa accada nel caso in cui, nel corso del rapporto, venga eseguito il versamento del prezzo, tipico della causa di vendita.Nasce allora il dubbio se in tal caso i canoni residui, nella parte da imputare a locazione, siano ancora dovuti. Può quindi ripresentarsi la questione sottoposta a Giavoleno. E quale che sia il modo migliore di interpretarle, le parole della sua risposta ('bona fide exigit, ut quod convenit fiat') possono servire da monito per il giurista di oggi, suggerendogli di prendere in considerazione, nella stipula del contratto, il profilo degli effetti di un pagamento anticipato dell'intero prezzo pattuito sull'obbligo di versare il canone.

La locazione al compratore nel diritto romano: spunti di riflessione sul 'rent to buy'

ZILIOTTO, Paola
2016-01-01

Abstract

Lo studio si concentra su di un passo (D. 19.2.21) nel quale Giavoleno prende in considerazione il caso di un terreno venduto con l'accordo che il compratore lo tenesse in conduzione per un certo canone finché non ne avesse pagato l'intero prezzo. Si chiede al giurista se il venditore, ricevuto il prezzo di vendita, debba rimettere il canone di locazione al compratore/conduttore. Giovanneo risponde che 'la buona fede esige che si faccia ciò che è stato convenuto'. Il passo si presta a diverse plausibili interpretazioni. A prescindere da quale si preferisca accogliere, esso interessa perché nella fattispecie considerata da Giavoleno, così come nell'odierno contratto di 'rent to buy' (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella l. 11 novembre 2014, n. 164), si trovano combinate le cause della locazione e della compravendita. Per il contratto di godimento "in funzione della successiva alienazione di immobili" la legge prevede che siano i contraenti a indicare quale parte del canone vada imputata a corrispettivo del trasferimento, ma non stabilisce cosa accada nel caso in cui, nel corso del rapporto, venga eseguito il versamento del prezzo, tipico della causa di vendita.Nasce allora il dubbio se in tal caso i canoni residui, nella parte da imputare a locazione, siano ancora dovuti. Può quindi ripresentarsi la questione sottoposta a Giavoleno. E quale che sia il modo migliore di interpretarle, le parole della sua risposta ('bona fide exigit, ut quod convenit fiat') possono servire da monito per il giurista di oggi, suggerendogli di prendere in considerazione, nella stipula del contratto, il profilo degli effetti di un pagamento anticipato dell'intero prezzo pattuito sull'obbligo di versare il canone.
2016
978-88-67353-87-3
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/1091064
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