Il contributo analizza l'istituto del sequestro giudiziario con riferimento ad entrambe le forme previste nei nn. 1 e 2 dell'art. 670 c.p.c., tradizionalmente denominate "di beni" e "di prove" ed caratterizzate da un notevole rilievo pratico. Innanzitutto, di esse viene delineata la distinzione, senza peraltro tralasciare di evidenziare gli elementi affini. Vengono poi esaminate la natura, la funzione, i presupposti e gli effetti di ciascuna. In particolare, vengono esaminati i complessi rapporti tra il sequestro cd. "di prove" e l'"ordine di esibizione" previsto dagli artt. 210 ss. c.p.c. Vengono, altresì, esaminati analiticamente i diversi beni che possono costituirne i rispettivi oggetti. Infine, vengono esaminati i rapporti di ciascuna delle forme con altri strumenti di tutela previsti dal legislatore.
Commento all'art. 670 c.p.c. - Sequestro giudiziario
Marco Giacomelli
2018-01-01
Abstract
Il contributo analizza l'istituto del sequestro giudiziario con riferimento ad entrambe le forme previste nei nn. 1 e 2 dell'art. 670 c.p.c., tradizionalmente denominate "di beni" e "di prove" ed caratterizzate da un notevole rilievo pratico. Innanzitutto, di esse viene delineata la distinzione, senza peraltro tralasciare di evidenziare gli elementi affini. Vengono poi esaminate la natura, la funzione, i presupposti e gli effetti di ciascuna. In particolare, vengono esaminati i complessi rapporti tra il sequestro cd. "di prove" e l'"ordine di esibizione" previsto dagli artt. 210 ss. c.p.c. Vengono, altresì, esaminati analiticamente i diversi beni che possono costituirne i rispettivi oggetti. Infine, vengono esaminati i rapporti di ciascuna delle forme con altri strumenti di tutela previsti dal legislatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.