Questo scritto riguarda gli accordi processuali riconosciuti in Italia, nel cui ambito debbono ricomprendersi i soli accordi con efficacia dispositiva, aventi effetti immediati e diretti su posizioni processuali, e non anche quelli con efficacia obbligatoria, che obbligano le parti a tenere od omettere una determinata condotta processuale. Questi ultimi – nonostante l’opinione della maggioritaria dottrina tedesca – vanno più congruamente ricondotti entro il diritto sostanziale, essendo dei veri e propri contratti, il cui inadempimento non determinerà conseguenze processuali, ma solo l’obbligazione di risarcire il danno ex art. 1218 c.c. Sulla base di questa premessa, si compie una ricognizione dei principali accordi processuali riconosciuti nel nostro ordinamento, per poi interrogarsi sul se siano ammessi altresì accordi atipici. La risposta positiva si fonda sul rilievo che i due principali orientamenti liberali sul punto - quello che consente accordi atipici, a fronte di norme di diritto processuale dispositivo e quello che reputa l’autonomia privata capace di piena esplicazione anche in campo processuale, salvo il limite delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume - conducono a risultati identici, una volta che si concordi sul carattere di una determinata norma processuale. Lo scritto si conclude esaminando la disciplina applicabile agli accordi processuali nell’ordinamento italiano.
Gli accordi processuali in Italia
Penasa Luca
2017-01-01
Abstract
Questo scritto riguarda gli accordi processuali riconosciuti in Italia, nel cui ambito debbono ricomprendersi i soli accordi con efficacia dispositiva, aventi effetti immediati e diretti su posizioni processuali, e non anche quelli con efficacia obbligatoria, che obbligano le parti a tenere od omettere una determinata condotta processuale. Questi ultimi – nonostante l’opinione della maggioritaria dottrina tedesca – vanno più congruamente ricondotti entro il diritto sostanziale, essendo dei veri e propri contratti, il cui inadempimento non determinerà conseguenze processuali, ma solo l’obbligazione di risarcire il danno ex art. 1218 c.c. Sulla base di questa premessa, si compie una ricognizione dei principali accordi processuali riconosciuti nel nostro ordinamento, per poi interrogarsi sul se siano ammessi altresì accordi atipici. La risposta positiva si fonda sul rilievo che i due principali orientamenti liberali sul punto - quello che consente accordi atipici, a fronte di norme di diritto processuale dispositivo e quello che reputa l’autonomia privata capace di piena esplicazione anche in campo processuale, salvo il limite delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume - conducono a risultati identici, una volta che si concordi sul carattere di una determinata norma processuale. Lo scritto si conclude esaminando la disciplina applicabile agli accordi processuali nell’ordinamento italiano.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Penasa, in Negocios processuais, 3 ed., Ed. JusPodivm, Salvador, 2017.pdf
non disponibili
Tipologia:
Altro materiale allegato
Licenza:
Non pubblico
Dimensione
2.28 MB
Formato
Adobe PDF
|
2.28 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.