Lo scritto attiene alla disciplina di diritto sostanziale e processuale applicabile al concorso fra il potere di recesso riconosciuto dall’art. 1385, c. 2, c.c., nel caso di inadempimento di un contratto per cui è stata consegnata una caparra confirmatoria, e l’azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., a cui sono legati da un nesso indisgiungibile, rispettivamente, la ritenzione della caparra (o l’obbligo di corrisponderne il doppio) e il risarcimento integrale del danno. Si esamina dapprima il concorso apparente di rimedi, nel quale l’iniziativa processuale più congrua è quella di cumulare, ab origine o lite pendente (purché entro la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), in via alternativa o subordinata, le domande volte a far valere i due rimedi. Si considera poi il concorso reale di rimedi retto, dal punto di vista sostanziale, dal principio per cui electa una via non datur recursus ad alteram, con la conseguenza che l’atto con cui si esercita uno dei due rimedi determina l’estinzione dell’altro. A tale disciplina consegue che l’unica congrua strategia processuale è quella di far valere esclusivamente uno dei due rimedi risolutori, eventualmente assieme al rimedio ripristinatorio cui è necessariamente legato.
Il concorso tra il potere di recesso riconosciuto dall'art. 1385, comma 2, c.c. e l'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento
Luca Penasa
2018-01-01
Abstract
Lo scritto attiene alla disciplina di diritto sostanziale e processuale applicabile al concorso fra il potere di recesso riconosciuto dall’art. 1385, c. 2, c.c., nel caso di inadempimento di un contratto per cui è stata consegnata una caparra confirmatoria, e l’azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., a cui sono legati da un nesso indisgiungibile, rispettivamente, la ritenzione della caparra (o l’obbligo di corrisponderne il doppio) e il risarcimento integrale del danno. Si esamina dapprima il concorso apparente di rimedi, nel quale l’iniziativa processuale più congrua è quella di cumulare, ab origine o lite pendente (purché entro la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.), in via alternativa o subordinata, le domande volte a far valere i due rimedi. Si considera poi il concorso reale di rimedi retto, dal punto di vista sostanziale, dal principio per cui electa una via non datur recursus ad alteram, con la conseguenza che l’atto con cui si esercita uno dei due rimedi determina l’estinzione dell’altro. A tale disciplina consegue che l’unica congrua strategia processuale è quella di far valere esclusivamente uno dei due rimedi risolutori, eventualmente assieme al rimedio ripristinatorio cui è necessariamente legato.File | Dimensione | Formato | |
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L. Penasa, in La risoluzione per inadempimento, Il Mulino, Bologna, 2018, 271-317.pdf
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