Lo scritto – traendo spunto da un lodo pronunciato in materia societaria – tratta di due specifiche questioni. La prima attiene all’idoneità di una modifica che amplia l’oggetto della clausola compromissoria statutaria ad attribuire al socio assente o dissenziente il diritto di recesso in applicazione, diretta o analogica, dell’art. 34, c. 6, ult. parte, d. lgs. 5/2003. La seconda concerne il coordinamento tra due giudizi in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, l’uno pendente innanzi agli arbitri e l’altro (quello pregiudiziale) presso la Corte d’Appello, quale giudice dell’impugnazione per nullità del lodo, in una ipotesi complicata dalla proposizione, nel giudizio dipendente, di una domanda di accertamento incidentale in ordine alla situazione giuridica pregiudiziale. Quanto alla prima questione, l’A. ritiene che il recesso possa essere riconosciuto – in applicazione analogica dell’art. 34, c. 6, ultima parte – nel caso di modifiche che incidano in maniera rilevante sulla posizione giuridica del socio, il che non si verificava certo nel caso da cui ha tratto origine lo scritto. La soluzione del secondo problema postulava anzitutto il rigetto in rito, da parte degli arbitri, della domanda di accertamento incidentale per previa pendenza di una lite de eadem re, presso la Corte d’Appello, in sede d’impugnazione per nullità del lodo, e poi la cognizione incidenter tantum della questione pregiudiziale, una volta rilevata l’impossibilità di una sospensione del procedimento arbitrale, vuoi ex art. 819 bis, c. 2, vuoi ex art. 295 c.p.c.
Il recesso del socio nel caso di modifica della clausola compromissoria statutaria e (il non possibile) coordinamento tra giudizi dipendenti instaurati davanti agli arbitri
Luca Penasa
2012-01-01
Abstract
Lo scritto – traendo spunto da un lodo pronunciato in materia societaria – tratta di due specifiche questioni. La prima attiene all’idoneità di una modifica che amplia l’oggetto della clausola compromissoria statutaria ad attribuire al socio assente o dissenziente il diritto di recesso in applicazione, diretta o analogica, dell’art. 34, c. 6, ult. parte, d. lgs. 5/2003. La seconda concerne il coordinamento tra due giudizi in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, l’uno pendente innanzi agli arbitri e l’altro (quello pregiudiziale) presso la Corte d’Appello, quale giudice dell’impugnazione per nullità del lodo, in una ipotesi complicata dalla proposizione, nel giudizio dipendente, di una domanda di accertamento incidentale in ordine alla situazione giuridica pregiudiziale. Quanto alla prima questione, l’A. ritiene che il recesso possa essere riconosciuto – in applicazione analogica dell’art. 34, c. 6, ultima parte – nel caso di modifiche che incidano in maniera rilevante sulla posizione giuridica del socio, il che non si verificava certo nel caso da cui ha tratto origine lo scritto. La soluzione del secondo problema postulava anzitutto il rigetto in rito, da parte degli arbitri, della domanda di accertamento incidentale per previa pendenza di una lite de eadem re, presso la Corte d’Appello, in sede d’impugnazione per nullità del lodo, e poi la cognizione incidenter tantum della questione pregiudiziale, una volta rilevata l’impossibilità di una sospensione del procedimento arbitrale, vuoi ex art. 819 bis, c. 2, vuoi ex art. 295 c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.