Il diritto si è sempre trovato ad essere lacerato fra due differenti tendenze interiori: quella di orientarsi a costituire l'espressione esteriorizzata di un criterio sostanziale di superiore giustizia e quella di fungere da mera riproduzione dell'autonoma volontà dei poteri costituiti; quest'ultimo indirizzo parrebbe oggi nettamente prevalere, in principale conseguenza del venir meno del retaggio di quel più classico modello dello Stato di diritto, il quale tendeva ad atteggiarsi nelle vesti di ente essenzialmente neutrale ed apolitico Si assiste, dunque, al materiale svolgersi di tendenze legislative che, nel principale intento di rimuovere ogni ostacolo all'attuale fondamento di istanze parziali, ugualmente procedono allo scardinamento di quelle più generali categorie speculative che fanno assurgere il diritto a fenomeno obiettivamente scientifico; questa contingenza, che prende luogo anche mediante forme di diffusa esegesi sociologica della norma - in ispecie quando d'indole costituzionale - giunge a determinare un rimarchevole momento di decadenza, il quale parrebbe essere venuto a fatalmente coinvolgere in sé anche: la figura del giurista, lo spirito della legge, nonché le stesse attività di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Tale decadenza del diritto, in termini più generali, parrebbe condurre l'orientamento dell'attività legislativa - ormai deprivata di ogni riferimento ad istanze superiori ed immanenti - alla volta di prospettive ontologiche, segnate dal tratto di un soggettivismo nichilista ed autoreferenziale.
Su taluni dei profili incidenti nel fenomeno di decadenza del diritto
Gaslini, Michele
2018-01-01
Abstract
Il diritto si è sempre trovato ad essere lacerato fra due differenti tendenze interiori: quella di orientarsi a costituire l'espressione esteriorizzata di un criterio sostanziale di superiore giustizia e quella di fungere da mera riproduzione dell'autonoma volontà dei poteri costituiti; quest'ultimo indirizzo parrebbe oggi nettamente prevalere, in principale conseguenza del venir meno del retaggio di quel più classico modello dello Stato di diritto, il quale tendeva ad atteggiarsi nelle vesti di ente essenzialmente neutrale ed apolitico Si assiste, dunque, al materiale svolgersi di tendenze legislative che, nel principale intento di rimuovere ogni ostacolo all'attuale fondamento di istanze parziali, ugualmente procedono allo scardinamento di quelle più generali categorie speculative che fanno assurgere il diritto a fenomeno obiettivamente scientifico; questa contingenza, che prende luogo anche mediante forme di diffusa esegesi sociologica della norma - in ispecie quando d'indole costituzionale - giunge a determinare un rimarchevole momento di decadenza, il quale parrebbe essere venuto a fatalmente coinvolgere in sé anche: la figura del giurista, lo spirito della legge, nonché le stesse attività di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Tale decadenza del diritto, in termini più generali, parrebbe condurre l'orientamento dell'attività legislativa - ormai deprivata di ogni riferimento ad istanze superiori ed immanenti - alla volta di prospettive ontologiche, segnate dal tratto di un soggettivismo nichilista ed autoreferenziale.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
gaslini_bozze.pdf
non disponibili
Descrizione: Seconde bozze inviate all'editore
Tipologia:
Documento in Pre-print
Licenza:
Non pubblico
Dimensione
542.58 kB
Formato
Adobe PDF
|
542.58 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.