La convalida di licenza o di sfratto è uno speciale procedimento di condanna finalizzato ad ottenere nel più breve tempo possibile un titolo esecutivo giudiziale per conseguire il rilascio dell’immobile locato. La convalida, senza rinunciare alla realizzazione del contraddittorio fin dal primo atto processuale, è un procedimento a cognizione sommaria, la quale si estrinseca, da un lato, nella acquiescenza dell’intimato alla prima udienza: se il convento non compare o comparendo non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto con ordinanza, che acquisisce stabilità e definitività fra le parti; dall’altro, nell’incompletezza della cognizione, potendo il giudice emanare un’ordinanza di convalida con riserva delle eccezioni del convenuto, qualora l’opposizione dell’intimato non sia fondata su prova scritta e non sussistono gravi motivi in contrario. In caso di opposizione, invece, il giudizio prosegue, di regola, nelle forme del rito speciale locatizio, disciplinato all’art. 447-bis c.p.c., un procedimento ordinario a cognizione piena al quale si applicano le norme dettagliatamente richiamate del rito del lavoro.
Il procedimento di convalida e il rito locatizio
Ida Carla Maggio
2019-01-01
Abstract
La convalida di licenza o di sfratto è uno speciale procedimento di condanna finalizzato ad ottenere nel più breve tempo possibile un titolo esecutivo giudiziale per conseguire il rilascio dell’immobile locato. La convalida, senza rinunciare alla realizzazione del contraddittorio fin dal primo atto processuale, è un procedimento a cognizione sommaria, la quale si estrinseca, da un lato, nella acquiescenza dell’intimato alla prima udienza: se il convento non compare o comparendo non si oppone, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto con ordinanza, che acquisisce stabilità e definitività fra le parti; dall’altro, nell’incompletezza della cognizione, potendo il giudice emanare un’ordinanza di convalida con riserva delle eccezioni del convenuto, qualora l’opposizione dell’intimato non sia fondata su prova scritta e non sussistono gravi motivi in contrario. In caso di opposizione, invece, il giudizio prosegue, di regola, nelle forme del rito speciale locatizio, disciplinato all’art. 447-bis c.p.c., un procedimento ordinario a cognizione piena al quale si applicano le norme dettagliatamente richiamate del rito del lavoro.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.