L’ingresso di un nuovo modello giuridico in un dato ordinamento si inserisce in un substrato esistente e con esso si mescola. Il modello porta con sé elementi di novità, ma spesso la sua interazione con le strutture giuridiche interne provoca adattamenti che riportano alla luce istituti, dottrine, schemi logici già esistenti e che erano risultati recessivi. L’interazione tra il nuovo modello e gli istituti esistenti produce, dunque, stratificazioni. Il presente contributo si occupa delle stratificazioni che il principio di non discriminazione di derivazione europea ha prodotto sul principio di eguaglianza nell’ordinamento interno. La dottrina ha ampiamente analizzato le similitudini e differenze tra i due principi. Accanto alle analisi tecniche dei rispettivi schemi di giudizio, ciò che è stato sottolineato è che, se la funzione primaria del diritto è distinguere, l’eguaglianza riflette i valori fondativi di ciascun ordinamento, dunque i parametri che giustificano o vietano assimilazioni e differenziazioni. Muta, in definitiva, quella che, richiamando la Dichiarazione del 1789, è stata definita «l’utilità comune» che determina ciò che è consentito associare o distinguere
L’assolutizzazione del principio di eguaglianza tra diritto europeo e diritto interno
Cozzi A. O.
2019-01-01
Abstract
L’ingresso di un nuovo modello giuridico in un dato ordinamento si inserisce in un substrato esistente e con esso si mescola. Il modello porta con sé elementi di novità, ma spesso la sua interazione con le strutture giuridiche interne provoca adattamenti che riportano alla luce istituti, dottrine, schemi logici già esistenti e che erano risultati recessivi. L’interazione tra il nuovo modello e gli istituti esistenti produce, dunque, stratificazioni. Il presente contributo si occupa delle stratificazioni che il principio di non discriminazione di derivazione europea ha prodotto sul principio di eguaglianza nell’ordinamento interno. La dottrina ha ampiamente analizzato le similitudini e differenze tra i due principi. Accanto alle analisi tecniche dei rispettivi schemi di giudizio, ciò che è stato sottolineato è che, se la funzione primaria del diritto è distinguere, l’eguaglianza riflette i valori fondativi di ciascun ordinamento, dunque i parametri che giustificano o vietano assimilazioni e differenziazioni. Muta, in definitiva, quella che, richiamando la Dichiarazione del 1789, è stata definita «l’utilità comune» che determina ciò che è consentito associare o distinguereFile | Dimensione | Formato | |
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