Il contributo ha ad oggetto il rapporto tra patrimonio culturale e principi del costituzionalismo europeo, intendendo per essi la separazione dei poteri, la democrazia, la tutela dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto. Si tratta dei principi sanciti nello Statuto del Consiglio d’Europa del 1949 e oggi codificati nell’art. 2 TUE. La derivazione di questi principi dagli ordinamenti nazionali è alla base della creazione dei diritti come principi generali del diritto comunitario e resta oggi inscritta nella espressione “tradizioni costituzionali comuni” di cui all’art. 52, par. 4, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 6, par. 3, TUE. Il contributo prende le mosse dalla Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, in inglese cultural heritage, cosiddetta Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa del 2005, sottoscritta dal Governo italiano nel 2013, ma ratificata e resa esecutiva solo con l. n. 133 del 2020, in vigore il 1° marzo 2021. La Convenzione costituisce uno spunto per ragionare della assonanza tra cultural heritage e European constitutional heritage, poiché il suo art. 3 contiene una definizione di Patrimonio comune dell’Europa come composto da due elementi: memorie, ossia tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività; principi culturali, intesi come “gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto”. I principi fondativi del costituzionalismo europeo sono dunque anche, e innanzitutto, elementi del patrimonio culturale. Essi sono diventati giuridici in quanto culturali, nel senso di storici, plasmati dalla storia, «derivanti dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati». L’operazione di codificazione delle componenti del patrimonio culturale dell’Europa ha rappresentato una novità, tanto da essere considerata in dottrina una «great audacity». A partire da questa «great audacity» il contributo è diviso in tre parti: la prima è dedicata al rapporto tra patrimonio culturale e tradizioni costituzionali comuni; la seconda è rivolta all’Europa come unità storica; la terza accenna alla coesistenza nel costituzionalismo di tradizioni transitate dal passato e di volontarie rotture. Il contributo si chiude con uno sguardo al presente, relativo alle vicende di Polonia e Ungheria, sulla scia di alcuni interventi pubblici di Milan Kundera rispettivamente del 1967 e del 1983.

Patrimonio culturale e identità europea

A. O. Cozzi
2022-01-01

Abstract

Il contributo ha ad oggetto il rapporto tra patrimonio culturale e principi del costituzionalismo europeo, intendendo per essi la separazione dei poteri, la democrazia, la tutela dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto. Si tratta dei principi sanciti nello Statuto del Consiglio d’Europa del 1949 e oggi codificati nell’art. 2 TUE. La derivazione di questi principi dagli ordinamenti nazionali è alla base della creazione dei diritti come principi generali del diritto comunitario e resta oggi inscritta nella espressione “tradizioni costituzionali comuni” di cui all’art. 52, par. 4, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 6, par. 3, TUE. Il contributo prende le mosse dalla Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, in inglese cultural heritage, cosiddetta Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa del 2005, sottoscritta dal Governo italiano nel 2013, ma ratificata e resa esecutiva solo con l. n. 133 del 2020, in vigore il 1° marzo 2021. La Convenzione costituisce uno spunto per ragionare della assonanza tra cultural heritage e European constitutional heritage, poiché il suo art. 3 contiene una definizione di Patrimonio comune dell’Europa come composto da due elementi: memorie, ossia tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività; principi culturali, intesi come “gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto”. I principi fondativi del costituzionalismo europeo sono dunque anche, e innanzitutto, elementi del patrimonio culturale. Essi sono diventati giuridici in quanto culturali, nel senso di storici, plasmati dalla storia, «derivanti dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati». L’operazione di codificazione delle componenti del patrimonio culturale dell’Europa ha rappresentato una novità, tanto da essere considerata in dottrina una «great audacity». A partire da questa «great audacity» il contributo è diviso in tre parti: la prima è dedicata al rapporto tra patrimonio culturale e tradizioni costituzionali comuni; la seconda è rivolta all’Europa come unità storica; la terza accenna alla coesistenza nel costituzionalismo di tradizioni transitate dal passato e di volontarie rotture. Il contributo si chiude con uno sguardo al presente, relativo alle vicende di Polonia e Ungheria, sulla scia di alcuni interventi pubblici di Milan Kundera rispettivamente del 1967 e del 1983.
2022
979-12-5976-538-3
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L. Montanari, A.-O. Cozzi, M. Milenkovic, I. Ristic - We, the people of the United Europe 2022.pdf

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