In tema di abuso di immagine di minore, il diritto al risarcimento del danno sorge quando vi sia un’illecita diffusione del ritratto di un minore per finalità pubblicitarie effettuata senza consenso di uno dei genitori esercente responsabilità genitoriale, laddove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell’immagine, come elemento essenziale dell’identità personale, che può subire una lesione a prescindere dal corredo delle immagini con le generalità del minore. La tutela dell’immagine costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile. Nel caso di specie, l’utilizzo delle fotografie del minore era avvenuto senza il necessario consenso del padre. La Corte d’appello aveva rigettato la richiesta risarcitoria dando rilievo alla mancata diffusione insieme alle foto del minore, inserite nel catalogo dei capi di abbigliamento e degli accessori offerti in vendita, del nome o delle generalità del bambino o dei suoi familiari. Come ha precisato opportunamente il Supremo Collegio, circostanze del genere non assumono invece alcuna incidenza ai fini dell'accertamento della produzione di un danno in conseguenza dell'abuso dell'immagine del minore, giacché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile.
Abuso dell’immagine del minore e onere della prova per il risarcimento del danno non patrimoniale
Barbara Milillo
2025-01-01
Abstract
In tema di abuso di immagine di minore, il diritto al risarcimento del danno sorge quando vi sia un’illecita diffusione del ritratto di un minore per finalità pubblicitarie effettuata senza consenso di uno dei genitori esercente responsabilità genitoriale, laddove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell’immagine, come elemento essenziale dell’identità personale, che può subire una lesione a prescindere dal corredo delle immagini con le generalità del minore. La tutela dell’immagine costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile. Nel caso di specie, l’utilizzo delle fotografie del minore era avvenuto senza il necessario consenso del padre. La Corte d’appello aveva rigettato la richiesta risarcitoria dando rilievo alla mancata diffusione insieme alle foto del minore, inserite nel catalogo dei capi di abbigliamento e degli accessori offerti in vendita, del nome o delle generalità del bambino o dei suoi familiari. Come ha precisato opportunamente il Supremo Collegio, circostanze del genere non assumono invece alcuna incidenza ai fini dell'accertamento della produzione di un danno in conseguenza dell'abuso dell'immagine del minore, giacché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.