La riforma della Politica agricola comune del 2003, realizzata con il reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e successivi regolamenti di attuazione sia del Consiglio, sia della Commissione, riconosce come soggetti ammissibili al regime di pagamento unico gli agricoltori che abbiano fruito, negli anni 2000-2002, di un pagamento a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’Allegato VI al Regolamento stesso, gli agricoltori che abbiano ricevuto diritti all’aiuto risultanti dalla riserva nazionale o per trasferimento, nonché gli agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte di essa per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che abbia beneficiato, nel periodo di riferimento, di uno dei pagamenti previsti nel suddetto Allegato VI. Di particolare interesse è la disposizione che ammette al regime di pagamento unico l’agricoltore che abbia ereditato la titolarità dell’azienda o di parte di essa dal c.d. agricoltore storico, in quanto pone diversi interrogativi: innanzi tutto, induce a chiedersi se l’erede effettivo o anticipato acquisti la titolarità del diritto all’aiuto iure proprio o iure successionis; in secondo luogo, poiché il regolamento (CE) n. 1782/2003 è un regolamento c.d. aperto, che come tale ha reso necessaria l’adozione di una normativa interna di adozione, costringe a interrogarsi circa le modalità con cui il legislatore italiano abbia recepito l’indicazione relativa alla successione anticipata, considerata la presenza, nel nostro ordinamento giuridico, di una disposizione, quale l’art. 458 c.c., che sancisce il divieto a pena di nullità di tutti i patti successori. A tal proposito, peraltro, il legislatore italiano – per il tramite dell’art. 3 del d.m. 5 agosto 2004 – ha fatto rientrare nella nozione di successione anticipata sia il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario, sia tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima. Entrambe le ipotesi individuate dal legislatore offrono, però, spunti per effettuare delle considerazioni critiche e paiono destinate a non ricevere mai applicazione.

REGIME DI PAGAMENTO UNICO E CIRCOLAZIONE DELL'AZIENDA IN VIA EREDITARIA

BOLOGNINI, SILVIA
2005-01-01

Abstract

La riforma della Politica agricola comune del 2003, realizzata con il reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e successivi regolamenti di attuazione sia del Consiglio, sia della Commissione, riconosce come soggetti ammissibili al regime di pagamento unico gli agricoltori che abbiano fruito, negli anni 2000-2002, di un pagamento a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’Allegato VI al Regolamento stesso, gli agricoltori che abbiano ricevuto diritti all’aiuto risultanti dalla riserva nazionale o per trasferimento, nonché gli agricoltori che abbiano ricevuto l’azienda o parte di essa per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che abbia beneficiato, nel periodo di riferimento, di uno dei pagamenti previsti nel suddetto Allegato VI. Di particolare interesse è la disposizione che ammette al regime di pagamento unico l’agricoltore che abbia ereditato la titolarità dell’azienda o di parte di essa dal c.d. agricoltore storico, in quanto pone diversi interrogativi: innanzi tutto, induce a chiedersi se l’erede effettivo o anticipato acquisti la titolarità del diritto all’aiuto iure proprio o iure successionis; in secondo luogo, poiché il regolamento (CE) n. 1782/2003 è un regolamento c.d. aperto, che come tale ha reso necessaria l’adozione di una normativa interna di adozione, costringe a interrogarsi circa le modalità con cui il legislatore italiano abbia recepito l’indicazione relativa alla successione anticipata, considerata la presenza, nel nostro ordinamento giuridico, di una disposizione, quale l’art. 458 c.c., che sancisce il divieto a pena di nullità di tutti i patti successori. A tal proposito, peraltro, il legislatore italiano – per il tramite dell’art. 3 del d.m. 5 agosto 2004 – ha fatto rientrare nella nozione di successione anticipata sia il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario, sia tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima. Entrambe le ipotesi individuate dal legislatore offrono, però, spunti per effettuare delle considerazioni critiche e paiono destinate a non ricevere mai applicazione.
2005
8814121761
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