La norma in commento disciplina due aspetti operativi di grande portata processuale: i termini di proposizione del ricorso e il procedimento da seguire per la tutela delle posizioni giuridiche attive del contribuente. Sotto il primo profilo, la apparente semplicità del dato testuale racchiude alcune questioni di carattere generale attinenti le logiche strutturali del processo, nonché la natura dei diritti coinvolti. Da un lato, infatti, l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione, dovuto ad errore scusabile, poteva trovare rimedio solo nell’istituto della rimessione in termini, estraneo però al processo civile e invece tipico del processo amministrativo; ciò che ridonda la grane ambiguità di un processo, quello tributario, in altalena tra un rinvio tecnico al processo civile ed una struttura incardinata invece nel processo amministrativo. Dal lato della natura dei diritti coinvolti, è solo attraverso un loro attento esame, con particolare riferimento alla (in)disponibilità, che è possibile risolvere la questione delle eccepibilità d’ufficio o meno della intervenuta decadenza (dall’azione amministrativa ovvero dalla proposizione della tutela giurisdizionale). Per quanto attiene al procedimento di rimborso, la sua particolarità consiste nell’essere, tale giudizio, di carattere accertativo (di rapporti), piuttosto che impugnatorio (di atti), anche laddove si sia in presenta di diniego espresso. Peraltro, in tal caso, si assiste ad una sorta di estremizzato incrocio tra atto, che rileva in quanto tale (e deve peraltro essere impugnato nei sessanta giorni pena inoppugnabilità), ma non per il suo contenuto (tanto che risulta del tutto irrilevante il profilo motivazionale, così come tutti gli eventuali vizi formali).

Termine per la proposizione del ricorso – Commento all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

PORCARO, Gianpiero
2008-01-01

Abstract

La norma in commento disciplina due aspetti operativi di grande portata processuale: i termini di proposizione del ricorso e il procedimento da seguire per la tutela delle posizioni giuridiche attive del contribuente. Sotto il primo profilo, la apparente semplicità del dato testuale racchiude alcune questioni di carattere generale attinenti le logiche strutturali del processo, nonché la natura dei diritti coinvolti. Da un lato, infatti, l’inutile decorso dei termini per l’impugnazione, dovuto ad errore scusabile, poteva trovare rimedio solo nell’istituto della rimessione in termini, estraneo però al processo civile e invece tipico del processo amministrativo; ciò che ridonda la grane ambiguità di un processo, quello tributario, in altalena tra un rinvio tecnico al processo civile ed una struttura incardinata invece nel processo amministrativo. Dal lato della natura dei diritti coinvolti, è solo attraverso un loro attento esame, con particolare riferimento alla (in)disponibilità, che è possibile risolvere la questione delle eccepibilità d’ufficio o meno della intervenuta decadenza (dall’azione amministrativa ovvero dalla proposizione della tutela giurisdizionale). Per quanto attiene al procedimento di rimborso, la sua particolarità consiste nell’essere, tale giudizio, di carattere accertativo (di rapporti), piuttosto che impugnatorio (di atti), anche laddove si sia in presenta di diniego espresso. Peraltro, in tal caso, si assiste ad una sorta di estremizzato incrocio tra atto, che rileva in quanto tale (e deve peraltro essere impugnato nei sessanta giorni pena inoppugnabilità), ma non per il suo contenuto (tanto che risulta del tutto irrilevante il profilo motivazionale, così come tutti gli eventuali vizi formali).
2008
9788813280611
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