Viene dapprima esaminato il 'paradigma' dell'obbligazione alternativa e la sua disciplina. Il 'paradigma' è quello della o.a. con scelta del debitore e dalla quale il debitore si libera con l'adempimento di una sola delle prestazioni alternativamente dovute (in questo modello elementare la dischiarazione di scelta del debitore non sarebbe vincolante). Vengono poi esaminate le possibili variabili di questo modello, e cioè il caso in cui i privati, nel negozio giuridico fonte dell'o.a., abbiano riservato al creditore la scelta; e il caso in cui il debitore con diritto di scelta sia vincolato da una sua dichiarazione in tal senso. Evidenziato che l'alternatività dell'obbligazione costituisce una garanzia per il creditore e che la facoltà di scelta rappresenta un vantaggio per chi ne sia titolare, vengono quindi prese in considerazioni diverse vicende dell'obbligazione alternativa per mostrare come le soluzioni dei giuristi romani appaiano sempre dettate dall'esigenza di rispettare o comunque di tenere conto di queste due caratteristiche essenziali quando nella concreta vicenda debbano applicarsi principi dettati per altri istituti. In questa luce vengono dunque esaminate la disciplina del legato di credito alternativo e quella del legato di cosa alternativamente dovuta; la disciplina del legato di liberazione riferito a una delle prestazioni alternativamente dovute dal legatario; la disciplina del pagamento parziale di una delle prestazioni alternativamente dovute e quella degli atti remissori riferiti a una delle prestazioni alternativamente dovute; infine il rapporto tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia quando quella principale sia semplice e quella di garanzia sia alternativa o viceversa, o quando entrambe le obbligazioni, quella principale e quella di garanzia, siano alternative.
STUDI SULLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE NEL DIRITTO ROMANO
ZILIOTTO, Paola
2004-01-01
Abstract
Viene dapprima esaminato il 'paradigma' dell'obbligazione alternativa e la sua disciplina. Il 'paradigma' è quello della o.a. con scelta del debitore e dalla quale il debitore si libera con l'adempimento di una sola delle prestazioni alternativamente dovute (in questo modello elementare la dischiarazione di scelta del debitore non sarebbe vincolante). Vengono poi esaminate le possibili variabili di questo modello, e cioè il caso in cui i privati, nel negozio giuridico fonte dell'o.a., abbiano riservato al creditore la scelta; e il caso in cui il debitore con diritto di scelta sia vincolato da una sua dichiarazione in tal senso. Evidenziato che l'alternatività dell'obbligazione costituisce una garanzia per il creditore e che la facoltà di scelta rappresenta un vantaggio per chi ne sia titolare, vengono quindi prese in considerazioni diverse vicende dell'obbligazione alternativa per mostrare come le soluzioni dei giuristi romani appaiano sempre dettate dall'esigenza di rispettare o comunque di tenere conto di queste due caratteristiche essenziali quando nella concreta vicenda debbano applicarsi principi dettati per altri istituti. In questa luce vengono dunque esaminate la disciplina del legato di credito alternativo e quella del legato di cosa alternativamente dovuta; la disciplina del legato di liberazione riferito a una delle prestazioni alternativamente dovute dal legatario; la disciplina del pagamento parziale di una delle prestazioni alternativamente dovute e quella degli atti remissori riferiti a una delle prestazioni alternativamente dovute; infine il rapporto tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia quando quella principale sia semplice e quella di garanzia sia alternativa o viceversa, o quando entrambe le obbligazioni, quella principale e quella di garanzia, siano alternative.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.