La nuova disciplina dei conflitti tra più acquirenti delle partecipazioni in s.r.l., prevista all'art. 2470, comma 3, c.c., fa prevalere colui che per primo ha effettuato in buona fede l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La norma, che, quale criterio di soluzione dei conflitti, affianca lo strumento pubblicitario al requisito soggettivo, si colloca in modo innovativo a metà strada tra le fattispecie degli acquisti a non domino (in particolare nel caso di circolazione dei beni mobili) e quelle risolte esclusivamente con riferimento alla pubblicità (in particolare con riferimento alla circolazione dei beni immobili e, secondo alcuni, dei crediti). In particolare, secondo l'autore, si tratta di una fattispecie riconducibile agli acquisti a non domino (con la struttura tipica delle fattispecie derivative) in quanto attribuisce rilevanza alla buona fede, considerata al momento in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese (in parallelo con quanto si prevede per altre ipotesi di acquisto a non domino: beni mobili o strumenti dematerializzati). Il requisito soggettivo assume, inoltre, un'autonoma rilevanza anche rispetto all'iscrizione nel registro delle imprese e i suoi effetti ai sensi dell'art. 2193 c.c., in quanto l'iscrizione o la mancata iscrizione non comportano necessariamente la mala o buona fede del terzo. La norma dell'art. 2470, comma 3, c.c., infine, è suscettibile di ulteriori applicazioni, anche per la risoluzione di contrasti tra soggetti cui sono trasferiti o costituiti diritti non omogenei, ma comunque confliggenti (ad esempio: tra l'acquirente e il creditore pignoratizio, o l'usufruttuario).
La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicita' commerciale
SPERANZIN, Marco
2007-01-01
Abstract
La nuova disciplina dei conflitti tra più acquirenti delle partecipazioni in s.r.l., prevista all'art. 2470, comma 3, c.c., fa prevalere colui che per primo ha effettuato in buona fede l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. La norma, che, quale criterio di soluzione dei conflitti, affianca lo strumento pubblicitario al requisito soggettivo, si colloca in modo innovativo a metà strada tra le fattispecie degli acquisti a non domino (in particolare nel caso di circolazione dei beni mobili) e quelle risolte esclusivamente con riferimento alla pubblicità (in particolare con riferimento alla circolazione dei beni immobili e, secondo alcuni, dei crediti). In particolare, secondo l'autore, si tratta di una fattispecie riconducibile agli acquisti a non domino (con la struttura tipica delle fattispecie derivative) in quanto attribuisce rilevanza alla buona fede, considerata al momento in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese (in parallelo con quanto si prevede per altre ipotesi di acquisto a non domino: beni mobili o strumenti dematerializzati). Il requisito soggettivo assume, inoltre, un'autonoma rilevanza anche rispetto all'iscrizione nel registro delle imprese e i suoi effetti ai sensi dell'art. 2193 c.c., in quanto l'iscrizione o la mancata iscrizione non comportano necessariamente la mala o buona fede del terzo. La norma dell'art. 2470, comma 3, c.c., infine, è suscettibile di ulteriori applicazioni, anche per la risoluzione di contrasti tra soggetti cui sono trasferiti o costituiti diritti non omogenei, ma comunque confliggenti (ad esempio: tra l'acquirente e il creditore pignoratizio, o l'usufruttuario).File | Dimensione | Formato | |
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