Le agenzie di viaggio e turismo che organizzano pacchetti turistici, sono soggette, per tale tipo di operazioni, ad un particolare regime di applicazione dell'Iva dettato dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972: il c.d. regime del “margine commerciale”. Secondo tale metodologia applicativa, la determinazione del tributo non avviene in base al classico schema della detrazione di “imposta da imposta” ma mediante il procedimento di detrazione “base da base”: in estrema sintesi, l'Iva è applicata sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'operatore turistico e i costi sostenuti dal medesimo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate da terzi soggetti, al lordo della relativa imposta. Il regime in questione è stato introdotto dal legislatore comunitario, il quale, con un intento agevolativo nei confronti degli operatori turistici, volto ad evitare che si vedano applicati obblighi e formalità fiscali in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in cui vengono forniti i servizi, ha previsto, prima all'art. 26 della Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (c.d. VI Direttiva CEE), e poi all’art. 306 della Dir. n. 2006/112/CE, che i paesi membri dell’UE debbano applicare il regime Iva speciale alle prestazioni effettuate dagli operatori turistici che, per l’esecuzione del viaggio, agiscano in nome proprio nei confronti di un viaggiatore e utilizzino cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. La Direttiva n. 2006/112/CE, così come la VI Direttiva, non forniscono una definizione precisa della nozione di viaggio. Occorre pertanto mutuare la definizione generalmente ammessa nella Comunità, facendo riferimento al contenuto della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita in Italia dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, dal quale trae origine la nozione di pacchetto turistico oggi riportata all’art. 34 del Codice del Turismo. All’atto del recepimento della direttiva comunitaria sull’Iva, sul punto, la normativa italiana è stata molto precisa. L’art. 74-ter, infatti, circoscrive l’applicazione del regime speciale all’organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale. Il presente lavoro è volto ad approfondire l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regime in esame, effettuando, innanzitutto, un’analisi della nozione di contratto di viaggio organizzato, alla luce della sua evoluzione normativa, con un’attenzione particolare all’interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da effettuare un confronto tra la nozione dettata dalla disciplina di tutela del turista consumatore e quella rientrante nel peculiare regime fiscale, al fine di delinearne con precisione il perimetro. La trattazione prosegue soffermandosi sul concetto di agenzia di viaggio e turismo. Senza pretesa di esaustività, viene delineato un quadro della definizione normativa di tali operatori economici e della sua evoluzione nel tempo, con una breve panoramica sui principi dettati a tutela del turista dal Codice del Turismo, senza entrare nel merito della disciplina di dettaglio prevista dalla normativa regionale. Infine, all’ultimo capitolo, viene esaminato il peculiare regime Iva di cui all’art. 74-ter, analizzando i principi espressi in materia dalla giurisprudenza comunitaria nonché, operativamente, il sistema di determinazione della base imponibile e dell’imposta e i connessi adempimenti contabili.

Vendita di pacchetti turistici e imposta sul valore aggiunto / Giovanna Guglielmucci - Udine. , 2016 May 27. 28. ciclo

Vendita di pacchetti turistici e imposta sul valore aggiunto

GUGLIELMUCCI, GIOVANNA
2016-05-27

Abstract

Le agenzie di viaggio e turismo che organizzano pacchetti turistici, sono soggette, per tale tipo di operazioni, ad un particolare regime di applicazione dell'Iva dettato dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972: il c.d. regime del “margine commerciale”. Secondo tale metodologia applicativa, la determinazione del tributo non avviene in base al classico schema della detrazione di “imposta da imposta” ma mediante il procedimento di detrazione “base da base”: in estrema sintesi, l'Iva è applicata sulla differenza tra il corrispettivo dovuto all'operatore turistico e i costi sostenuti dal medesimo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate da terzi soggetti, al lordo della relativa imposta. Il regime in questione è stato introdotto dal legislatore comunitario, il quale, con un intento agevolativo nei confronti degli operatori turistici, volto ad evitare che si vedano applicati obblighi e formalità fiscali in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea in cui vengono forniti i servizi, ha previsto, prima all'art. 26 della Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (c.d. VI Direttiva CEE), e poi all’art. 306 della Dir. n. 2006/112/CE, che i paesi membri dell’UE debbano applicare il regime Iva speciale alle prestazioni effettuate dagli operatori turistici che, per l’esecuzione del viaggio, agiscano in nome proprio nei confronti di un viaggiatore e utilizzino cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. La Direttiva n. 2006/112/CE, così come la VI Direttiva, non forniscono una definizione precisa della nozione di viaggio. Occorre pertanto mutuare la definizione generalmente ammessa nella Comunità, facendo riferimento al contenuto della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita in Italia dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, dal quale trae origine la nozione di pacchetto turistico oggi riportata all’art. 34 del Codice del Turismo. All’atto del recepimento della direttiva comunitaria sull’Iva, sul punto, la normativa italiana è stata molto precisa. L’art. 74-ter, infatti, circoscrive l’applicazione del regime speciale all’organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale. Il presente lavoro è volto ad approfondire l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del regime in esame, effettuando, innanzitutto, un’analisi della nozione di contratto di viaggio organizzato, alla luce della sua evoluzione normativa, con un’attenzione particolare all’interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria, in modo da effettuare un confronto tra la nozione dettata dalla disciplina di tutela del turista consumatore e quella rientrante nel peculiare regime fiscale, al fine di delinearne con precisione il perimetro. La trattazione prosegue soffermandosi sul concetto di agenzia di viaggio e turismo. Senza pretesa di esaustività, viene delineato un quadro della definizione normativa di tali operatori economici e della sua evoluzione nel tempo, con una breve panoramica sui principi dettati a tutela del turista dal Codice del Turismo, senza entrare nel merito della disciplina di dettaglio prevista dalla normativa regionale. Infine, all’ultimo capitolo, viene esaminato il peculiare regime Iva di cui all’art. 74-ter, analizzando i principi espressi in materia dalla giurisprudenza comunitaria nonché, operativamente, il sistema di determinazione della base imponibile e dell’imposta e i connessi adempimenti contabili.
27-mag-2016
Vendita di pacchetti turistici e imposta sul valore aggiunto / Giovanna Guglielmucci - Udine. , 2016 May 27. 28. ciclo
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
10990_760_VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PDF A.pdf

accesso aperto

Tipologia: Tesi di dottorato
Licenza: Non specificato
Dimensione 1.75 MB
Formato Adobe PDF
1.75 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/1132922
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact