La Quinta Sezione penale della Cassazione ha sottoposto al massimo Collegio una questione relativa all’esatto significato da attribuire alla nozione di “quasi flagranza”, detta anche flagranza impropria o indiziaria: si tratta – come noto – di una delle forme dello “stato di flagranza” descritte dall’art. 382, comma 1, c.p.p., requisito indefettibile per procedere all’arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell’autore di un reato.
Come interpretare la nozione di “quasi flagranza” legittimante l’arresto? La questione al vaglio delle Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. V, ord. 18 febbraio 2015 (dep. 24 marzo 2015), n. 12282)
JELOVCICH, Martina
2015-01-01
Abstract
La Quinta Sezione penale della Cassazione ha sottoposto al massimo Collegio una questione relativa all’esatto significato da attribuire alla nozione di “quasi flagranza”, detta anche flagranza impropria o indiziaria: si tratta – come noto – di una delle forme dello “stato di flagranza” descritte dall’art. 382, comma 1, c.p.p., requisito indefettibile per procedere all’arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell’autore di un reato.File in questo prodotto:
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