La pronuncia del massimo Collegio ha chiarito che, nel procedimento di sorveglianza, la mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia tempestivamente designato determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza – anche se tenuta in presenza del difensore d'ufficio – e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.
E` “assoluto” il regime giuridico della nullità conseguente all'omesso avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia tempestivamente nominato (Cass. pen., Sez. Un., 26 marzo 2015 (dep. 10 giugno 2015), n. 24630)
JELOVCICH, Martina
2015-01-01
Abstract
La pronuncia del massimo Collegio ha chiarito che, nel procedimento di sorveglianza, la mancata notifica dell'avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia tempestivamente designato determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza – anche se tenuta in presenza del difensore d'ufficio – e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.File in questo prodotto:
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