Il falso riconoscimento di un figlio può essere fonte di danni risarcibili per il soggetto prima riconosciuto e poi respinto. La pronuncia della Cassazione offre l’occasione per verificare l’impatto su vicende del genere del nuovo testo dell’art. 263 c.c., come riformato dal d.lgs. n. 154/2013, che ha imposto stretti limiti di tempo all’impugnazione del riconoscimento da parte dei soggetti diversi dallo stesso riconosciuto.

Riconoscimento del figlio "per compiacenza", impugnazione ex art. 263, c.c., e risarcimento del danno.

GAUDINO, Luigi
2016-01-01

Abstract

Il falso riconoscimento di un figlio può essere fonte di danni risarcibili per il soggetto prima riconosciuto e poi respinto. La pronuncia della Cassazione offre l’occasione per verificare l’impatto su vicende del genere del nuovo testo dell’art. 263 c.c., come riformato dal d.lgs. n. 154/2013, che ha imposto stretti limiti di tempo all’impugnazione del riconoscimento da parte dei soggetti diversi dallo stesso riconosciuto.
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