In una cornice giuridica ancora in via di definizione, intendiamo proporre nel presente scritto una riflessione sui profili tecnici e applicativi delle « soglie di punibilità », ossia uno degli elementi più innovativi e discussi al tempo stesso della normativa sul falso in bilancio emanata nel 2002 e al momento ancora in vigore. Le ipotesi dalle quali muoviamo sono le seguenti: a) l’interpretazione del testo della nuova normativa, per quanto concerne specificamente le soglie di punibilità, presenta difficoltà di non poco conto che si manifestano a livello applicativo, con inevitabili impatti sui processi penali nei quali essa viene invocata; b) stando alla lettera della legge, la soglia inerente le valutazioni estimative permette di escludere dall’ambito del reato anche falsità od omissioni di importo elevato non soltanto in valore assoluto, ma anche relativamente ai valori di bilancio che esprimono, rispettivamente, la performance reddituale e il patrimonio netto dell’impresa; c) la soglia inerente alle valutazioni estimative presenta, da un lato, il vantaggio di tutelare quegli amministratori che, operando in buona fede, sono stati indotti in errore, non di rado di rilevante entità, da obiettive difficoltà di valutazione di alcune poste di bilancio; dall’altro, offre ampi margini di discrezionalità agli amministratori che utilizzano le valutazioni di bilancio in modo strumentale rispetto a intenti fraudolenti.

Le 'soglie di punibilità' nella nuova normativa in tema di false comunicazioni sociali: alcune problematiche applicative

MINOJA, Mario
2004-01-01

Abstract

In una cornice giuridica ancora in via di definizione, intendiamo proporre nel presente scritto una riflessione sui profili tecnici e applicativi delle « soglie di punibilità », ossia uno degli elementi più innovativi e discussi al tempo stesso della normativa sul falso in bilancio emanata nel 2002 e al momento ancora in vigore. Le ipotesi dalle quali muoviamo sono le seguenti: a) l’interpretazione del testo della nuova normativa, per quanto concerne specificamente le soglie di punibilità, presenta difficoltà di non poco conto che si manifestano a livello applicativo, con inevitabili impatti sui processi penali nei quali essa viene invocata; b) stando alla lettera della legge, la soglia inerente le valutazioni estimative permette di escludere dall’ambito del reato anche falsità od omissioni di importo elevato non soltanto in valore assoluto, ma anche relativamente ai valori di bilancio che esprimono, rispettivamente, la performance reddituale e il patrimonio netto dell’impresa; c) la soglia inerente alle valutazioni estimative presenta, da un lato, il vantaggio di tutelare quegli amministratori che, operando in buona fede, sono stati indotti in errore, non di rado di rilevante entità, da obiettive difficoltà di valutazione di alcune poste di bilancio; dall’altro, offre ampi margini di discrezionalità agli amministratori che utilizzano le valutazioni di bilancio in modo strumentale rispetto a intenti fraudolenti.
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