Nel corso degli ultimi mesi si è riscontrato un rinnovato interesse, a livello politico, nei confronti della normativa in materia di false comunicazioni sociali, dopo soli due anni dalle importanti modifiche introdotte dal d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il dibattito verte intorno all’opportunità di un’ulteriore revisione della disciplina, nel senso di un ritorno all’impostazione più severa che caratterizzava l’impianto normativo previgente. L’elemento forse più controverso dell’attuale disciplina in tema di falso in bilancio è costituito dalle tre soglie di punibilità che il legislatore italiano ha introdotto per dare applicazione concreta al principio della rilevanza come condizione per la punibilità del falso. E’ proprio su tale tema che verte principalmente il presente scritto, dopo aver illustrato le principali novità che caratterizzano la normativa attuale e i termini dell’acceso dibattito che essa ha suscitato fin dal momento della sua introduzione. I due Autori rilevano come il “meccanismo” delle soglie presenta alcune difficoltà interpretative e mostrano, con l’ausilio di tre casi, come esse possano essere superate ricorrendo alla “lettera” della legge. In particolare, il caso, tecnicamente complesso, della mancata rilevazione in bilancio delle perdite maturate su contratti derivati evidenzia come l’applicazione della soglia delle valutazioni estimative possa rendere non punibili omissioni di entità molto rilevante, sia in valore assoluto, sia in rapporto al risultato lordo di esercizio e al patrimonio netto, ossia i parametri rispetto ai quali sono commisurate le prime due soglie. Se, da un lato, ciò significa lasciare spazi di discrezionalità e di impunità agli amministratori animati da intenti fraudolenti, dall’altro, la “franchigia” concessa dalla terza soglia costituisce una forma di tutela, per quanto non sempre sufficiente, per l’amministratore che, di fronte a problematiche valutative tecnicamente complesse e spesso compiute in condizioni di incertezza, commette errori in buona fede.

Rilievi critici e problemi applicativi delle 'soglie di punibilità' in materia di falso in bilancio: gli insegnamenti tratti da alcuni casi giudiziari

MINOJA, Mario
2004-01-01

Abstract

Nel corso degli ultimi mesi si è riscontrato un rinnovato interesse, a livello politico, nei confronti della normativa in materia di false comunicazioni sociali, dopo soli due anni dalle importanti modifiche introdotte dal d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il dibattito verte intorno all’opportunità di un’ulteriore revisione della disciplina, nel senso di un ritorno all’impostazione più severa che caratterizzava l’impianto normativo previgente. L’elemento forse più controverso dell’attuale disciplina in tema di falso in bilancio è costituito dalle tre soglie di punibilità che il legislatore italiano ha introdotto per dare applicazione concreta al principio della rilevanza come condizione per la punibilità del falso. E’ proprio su tale tema che verte principalmente il presente scritto, dopo aver illustrato le principali novità che caratterizzano la normativa attuale e i termini dell’acceso dibattito che essa ha suscitato fin dal momento della sua introduzione. I due Autori rilevano come il “meccanismo” delle soglie presenta alcune difficoltà interpretative e mostrano, con l’ausilio di tre casi, come esse possano essere superate ricorrendo alla “lettera” della legge. In particolare, il caso, tecnicamente complesso, della mancata rilevazione in bilancio delle perdite maturate su contratti derivati evidenzia come l’applicazione della soglia delle valutazioni estimative possa rendere non punibili omissioni di entità molto rilevante, sia in valore assoluto, sia in rapporto al risultato lordo di esercizio e al patrimonio netto, ossia i parametri rispetto ai quali sono commisurate le prime due soglie. Se, da un lato, ciò significa lasciare spazi di discrezionalità e di impunità agli amministratori animati da intenti fraudolenti, dall’altro, la “franchigia” concessa dalla terza soglia costituisce una forma di tutela, per quanto non sempre sufficiente, per l’amministratore che, di fronte a problematiche valutative tecnicamente complesse e spesso compiute in condizioni di incertezza, commette errori in buona fede.
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