Commento alla prima sentenza della Corte di cassazione in materia di termini d'uso ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare. Nel pronunziarsi in tema di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), legge fallim., la cassazione accoglie l’interpretazione “soggettiva” dei termini d’uso, sposando la tesi per cui gli stessi attengono alle modalita` del pagamento proprie del rapporto tra le parti, e non alla prassi del settore economico di riferimento. Nel commento si ritiene che il principio di diritto enunciato, pur corretto in relazione al caso concreto, non e` accettabile nella sua assolutezza, e non sia applicabile nei casi di pagamenti non riconducibili a precedenti rapporti e prassi commerciali tra le parti.
In tema di esenzioni, pagamenti e "termini d'uso", nota a Cass civile., 7 dicembre 2016, n. 25162
GIORGI, Vittorio
2017-01-01
Abstract
Commento alla prima sentenza della Corte di cassazione in materia di termini d'uso ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare. Nel pronunziarsi in tema di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), legge fallim., la cassazione accoglie l’interpretazione “soggettiva” dei termini d’uso, sposando la tesi per cui gli stessi attengono alle modalita` del pagamento proprie del rapporto tra le parti, e non alla prassi del settore economico di riferimento. Nel commento si ritiene che il principio di diritto enunciato, pur corretto in relazione al caso concreto, non e` accettabile nella sua assolutezza, e non sia applicabile nei casi di pagamenti non riconducibili a precedenti rapporti e prassi commerciali tra le parti.File | Dimensione | Formato | |
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