La decisione in commento afferma che sussiste litispendenza tra un giudizio interrotto e poi riassunto di cui è controversa l'estinzione e un successivo processo a parti invertite relativo allo stesso credito. L'A., annotando criticamente la pronuncia, rileva che un giudizio estinto e tardivamente riassunto non è di ostacolo alla (valida) instaurazione di un giudizio "de eadem re", atteso che esso non pende in maniera piena, ma solo a determinati effetti. Ciò nondimeno, è preferibile ritenere che al secondo giudice non sia possibile conoscere "incidenter tantum" della estinzione del processo preveniente, ma debba sospendere il giudizio per pregiudizialità finché il collega primo adito non si sia pronunciato sull'estinzione: solo così si possono evitare degli indesiderabili conflitti positivi o negativi tra i due uffici giudiziari interessati.
Estinzione per inattività delle parti e litispendenza: quale coordinamento tra la decisione del primo giudice sull’estinzione e quella del secondo sulla eccezione di litispendenza?
PENASA L.
2011-01-01
Abstract
La decisione in commento afferma che sussiste litispendenza tra un giudizio interrotto e poi riassunto di cui è controversa l'estinzione e un successivo processo a parti invertite relativo allo stesso credito. L'A., annotando criticamente la pronuncia, rileva che un giudizio estinto e tardivamente riassunto non è di ostacolo alla (valida) instaurazione di un giudizio "de eadem re", atteso che esso non pende in maniera piena, ma solo a determinati effetti. Ciò nondimeno, è preferibile ritenere che al secondo giudice non sia possibile conoscere "incidenter tantum" della estinzione del processo preveniente, ma debba sospendere il giudizio per pregiudizialità finché il collega primo adito non si sia pronunciato sull'estinzione: solo così si possono evitare degli indesiderabili conflitti positivi o negativi tra i due uffici giudiziari interessati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.