L'A. esamina criticamente due delle questioni affrontate nel lodo in commento: la prima, sull'idoneità di una modifica che amplia l'oggetto della clausola compromissoria statutaria ad attribuire al socio assente o dissenziente il diritto di recesso in applicazione, diretta o analogica, dell'art. 34, comma 6, ultima parte, d.lg. 5/2003; la seconda, relativa al coordinamento tra due giudizi in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, l'uno pendente innanzi agli arbitri e l'altro (quello pregiudiziale) presso la Corte d'Appello, quale giudice dell'impugnazione per nullità del lodo, in una ipotesi complicata dalla proposizione, nel giudizio dipendente, di una domanda di accertamento incidentale in ordine alla situazione giuridica pregiudiziale. Quanto alla prima questione, l'A. ritiene che il recesso possa essere riconosciuto - in applicazione analogica dell'art. 34, comma 6, ultima parte - nel caso di modifiche che incidano in maniera rilevante sulla posizione giuridica del socio, il che non si verificava certo nel caso di specie. La soluzione del secondo problema richiedeva un iter ben più articolato di quello seguito dal lodo, che avrebbe condotto il Collegio, anzitutto, a rigettare in rito la domanda di accertamento incidentale per previa pendenza di una lite de eadem re, presso la Corte d'Appello, in sede d'impugnazione per nullità del lodo, e poi a conoscere incidenter tantum la questione pregiudiziale, una volta rilevata l'impossibilità di una sospensione del procedimento arbitrale, vuoi ex art. 819 bis, comma 2, vuoi ex art. 295 c.p.c.

Sulla litispendenza e connessione per pregiudizialità tra giudizi instaurati davanti agli arbitri e sul recesso del socio per ampliamento della clausola compromissoria statutaria

PENASA L.
2009-01-01

Abstract

L'A. esamina criticamente due delle questioni affrontate nel lodo in commento: la prima, sull'idoneità di una modifica che amplia l'oggetto della clausola compromissoria statutaria ad attribuire al socio assente o dissenziente il diritto di recesso in applicazione, diretta o analogica, dell'art. 34, comma 6, ultima parte, d.lg. 5/2003; la seconda, relativa al coordinamento tra due giudizi in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, l'uno pendente innanzi agli arbitri e l'altro (quello pregiudiziale) presso la Corte d'Appello, quale giudice dell'impugnazione per nullità del lodo, in una ipotesi complicata dalla proposizione, nel giudizio dipendente, di una domanda di accertamento incidentale in ordine alla situazione giuridica pregiudiziale. Quanto alla prima questione, l'A. ritiene che il recesso possa essere riconosciuto - in applicazione analogica dell'art. 34, comma 6, ultima parte - nel caso di modifiche che incidano in maniera rilevante sulla posizione giuridica del socio, il che non si verificava certo nel caso di specie. La soluzione del secondo problema richiedeva un iter ben più articolato di quello seguito dal lodo, che avrebbe condotto il Collegio, anzitutto, a rigettare in rito la domanda di accertamento incidentale per previa pendenza di una lite de eadem re, presso la Corte d'Appello, in sede d'impugnazione per nullità del lodo, e poi a conoscere incidenter tantum la questione pregiudiziale, una volta rilevata l'impossibilità di una sospensione del procedimento arbitrale, vuoi ex art. 819 bis, comma 2, vuoi ex art. 295 c.p.c.
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