La nota affronta il tema della responsabilità del vettore per inadempimento per ritardo nel trasporto aereo di persone. Partendo dall’esame del caso pratico, e dopo aver collocato lo stesso all’interno del proprio quadro giuridico, l’Autore evidenzia che le principali problematiche operative sul ritardo sono condizionate da una parte dalla corretta individuazione del momento di inizio dell’esecuzione della prestazione da parte del vettore, e, dall’altra parte, dal diverso valore dato dalle norme di riferimento al ritardo nella partenza e nell’arrivo in relazione al regime delle esimenti previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999. Si rileva quindi che la pronuncia esaminata da una parte riconosce che l’attività consistente nella presa a bordo dei passeggeri, essendo strumentale all’esecuzione del volo, fa parte del trasporto, e ciò anche con riferimento all’inadempimento per ritardo; dall’altra parte riconosce che il diritto al risarcimento del danno da ritardo in capo al passeggero sorge solo in relazione all’arrivo di questi a destinazione.

Da una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di contratto di trasporto aereo di persone, un chiarimento sulla responsabilità da ritardo del vettore.

Rocco Lobianco
2019-01-01

Abstract

La nota affronta il tema della responsabilità del vettore per inadempimento per ritardo nel trasporto aereo di persone. Partendo dall’esame del caso pratico, e dopo aver collocato lo stesso all’interno del proprio quadro giuridico, l’Autore evidenzia che le principali problematiche operative sul ritardo sono condizionate da una parte dalla corretta individuazione del momento di inizio dell’esecuzione della prestazione da parte del vettore, e, dall’altra parte, dal diverso valore dato dalle norme di riferimento al ritardo nella partenza e nell’arrivo in relazione al regime delle esimenti previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999. Si rileva quindi che la pronuncia esaminata da una parte riconosce che l’attività consistente nella presa a bordo dei passeggeri, essendo strumentale all’esecuzione del volo, fa parte del trasporto, e ciò anche con riferimento all’inadempimento per ritardo; dall’altra parte riconosce che il diritto al risarcimento del danno da ritardo in capo al passeggero sorge solo in relazione all’arrivo di questi a destinazione.
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