Questo scritto concerne la litispendenza e la connessione extraeuropee disciplinate agli artt. 33-34 Reg. 1215/2012. L’analisi parte dall’ambito di applicazione di tali norme, limitato alle controversie in cui il giudice europeo fonda la propria giurisdizione sul foro generale, o su uno dei fori speciali ex artt. 7-9 Reg. Vengono poi approfonditi i presupposti di applicazione delle medesime norme, ossia: la prevenzione, disciplinata dall’art. 32 Reg., che determina il momento in cui un giudice europeo deve considerarsi adito ai fini dell’applicazione dell’intera sez. 9, capo II, Reg. (di cui fanno parte anche gli artt. 33 e 34); l’identità delle cause, a riguardo della quale non è possibile accogliere la nozione ampia elaborata dalla Corte di giustizia in ordine alla litispendenza comunitaria (diversamente, per la connessione, varrà sempre la stessa nozione, a prescindere dal fatto che il previo giudizio penda all’interno o all’esterno dell’UE); la prognosi sulla riconoscibilità della sentenza che concluderà il processo preventivamente instaurato nello Stato terzo); infine, il vaglio discrezionale sul se la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia, nell’ambito del quale si dovrà verificare altresì se il primo giudice sarebbe munito di una competenza giurisdizionale esclusiva, qualora fosse applicabile l’art. 24 o 25 Reg.

Litispendenza e connessione extraeuropee nel Regolamento Bruxelles I-bis

Luca Penasa
2019-01-01

Abstract

Questo scritto concerne la litispendenza e la connessione extraeuropee disciplinate agli artt. 33-34 Reg. 1215/2012. L’analisi parte dall’ambito di applicazione di tali norme, limitato alle controversie in cui il giudice europeo fonda la propria giurisdizione sul foro generale, o su uno dei fori speciali ex artt. 7-9 Reg. Vengono poi approfonditi i presupposti di applicazione delle medesime norme, ossia: la prevenzione, disciplinata dall’art. 32 Reg., che determina il momento in cui un giudice europeo deve considerarsi adito ai fini dell’applicazione dell’intera sez. 9, capo II, Reg. (di cui fanno parte anche gli artt. 33 e 34); l’identità delle cause, a riguardo della quale non è possibile accogliere la nozione ampia elaborata dalla Corte di giustizia in ordine alla litispendenza comunitaria (diversamente, per la connessione, varrà sempre la stessa nozione, a prescindere dal fatto che il previo giudizio penda all’interno o all’esterno dell’UE); la prognosi sulla riconoscibilità della sentenza che concluderà il processo preventivamente instaurato nello Stato terzo); infine, il vaglio discrezionale sul se la sospensione sia necessaria per la corretta amministrazione della giustizia, nell’ambito del quale si dovrà verificare altresì se il primo giudice sarebbe munito di una competenza giurisdizionale esclusiva, qualora fosse applicabile l’art. 24 o 25 Reg.
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