Lo scritto concerne gli accordi di proroga esclusiva della giurisdizione a favore di giudici di Stati terzi nel Reg. Bruxelles I-bis, il cui statuto è fonte di molti dubbi, poiché tale strumento normativo non detta sul punto alcuna espressa disciplina, a differenza di quanto accade per i casi di previa pendenza di un processo identico o connesso al di fuori dell’UE, contemplati dagli artt. 33 e 34 Reg. Nel ricostruire il regime di questi accordi si è distinto a seconda del titolo di giurisdizione della corte europea innanzi alla quale sono fatti valere. Se questa è munita di competenza esclusiva, il patto sarà invalido e inefficace, allo stesso modo di quanto accade qualora le parti abbiano prescelto il giudice di uno Stato membro. Se l’autorità giurisdizionale europea è investita di una competenza “protettiva”, in materia di contratti di assicurazione, col consumatore o individuali di lavoro, l’exclusive jurisdiction agreement sarà valido solo nei casi previsti dagli artt. 15, 19 e 23 Reg. (tendenzialmente quando sia concluso dopo il sorgere della controversia). Ove poi il giudice europeo fondi la propria giurisdizione sulla norma regolamentare relativa al foro generale o a uno dei fori speciali, l’electio avrà rilievo solo se nel Paese terzo prescelto penda un processo identico o connesso. Se questo è stato instaurato prima di quello europeo, troverà applicazione diretta l’art. 33 o 34 Reg., con conseguente potere del secondo giudice di sospendere il procedimento. La presenza di un accordo di proroga esclusiva limiterà però la discrezionalità nell’esercizio di tale potere: dal 24° considerando si deduce infatti che in una simile situazione la sospensione deve ritenersi necessaria alla stregua della corretta amministrazione della giustizia, salvo non sussistano rilevanti ragioni in contrario. Nel caso in cui il processo dinanzi al giudice eletto sia iniziato successivamente rispetto a quello pendente nell’UE, è preferibile ritenere che gli artt. 33 o 34 Reg. trovino applicazione analogica: anche in queste ipotesi potrà allora essere sospeso il processo europeo instaurato in breach of the agreement. Infine, quando la corte di uno Stato membro fondi la potestas iudicandi sulle proprie norme nazionali (il che accade quando il convenuto è domiciliato al di fuori dell’UE), saranno queste a stabilire se i patti di scelta del foro a favore di Paesi terzi siano validi ed efficaci. In Italia verrà in rilievo l’art. 4, c. 2, l. n. 218/1995, con la conseguenza che un accordo delle parti sarà ritenuto idoneo a derogare la giurisdizione italiana ove abbia ad oggetto controversie su diritti disponibili e sia provato per iscritto.

Gli accordi sulla giurisdizione a favore di giudici di Stati terzi nel Regolamento Bruxelles I-bis

Penasa Luca
2020-01-01

Abstract

Lo scritto concerne gli accordi di proroga esclusiva della giurisdizione a favore di giudici di Stati terzi nel Reg. Bruxelles I-bis, il cui statuto è fonte di molti dubbi, poiché tale strumento normativo non detta sul punto alcuna espressa disciplina, a differenza di quanto accade per i casi di previa pendenza di un processo identico o connesso al di fuori dell’UE, contemplati dagli artt. 33 e 34 Reg. Nel ricostruire il regime di questi accordi si è distinto a seconda del titolo di giurisdizione della corte europea innanzi alla quale sono fatti valere. Se questa è munita di competenza esclusiva, il patto sarà invalido e inefficace, allo stesso modo di quanto accade qualora le parti abbiano prescelto il giudice di uno Stato membro. Se l’autorità giurisdizionale europea è investita di una competenza “protettiva”, in materia di contratti di assicurazione, col consumatore o individuali di lavoro, l’exclusive jurisdiction agreement sarà valido solo nei casi previsti dagli artt. 15, 19 e 23 Reg. (tendenzialmente quando sia concluso dopo il sorgere della controversia). Ove poi il giudice europeo fondi la propria giurisdizione sulla norma regolamentare relativa al foro generale o a uno dei fori speciali, l’electio avrà rilievo solo se nel Paese terzo prescelto penda un processo identico o connesso. Se questo è stato instaurato prima di quello europeo, troverà applicazione diretta l’art. 33 o 34 Reg., con conseguente potere del secondo giudice di sospendere il procedimento. La presenza di un accordo di proroga esclusiva limiterà però la discrezionalità nell’esercizio di tale potere: dal 24° considerando si deduce infatti che in una simile situazione la sospensione deve ritenersi necessaria alla stregua della corretta amministrazione della giustizia, salvo non sussistano rilevanti ragioni in contrario. Nel caso in cui il processo dinanzi al giudice eletto sia iniziato successivamente rispetto a quello pendente nell’UE, è preferibile ritenere che gli artt. 33 o 34 Reg. trovino applicazione analogica: anche in queste ipotesi potrà allora essere sospeso il processo europeo instaurato in breach of the agreement. Infine, quando la corte di uno Stato membro fondi la potestas iudicandi sulle proprie norme nazionali (il che accade quando il convenuto è domiciliato al di fuori dell’UE), saranno queste a stabilire se i patti di scelta del foro a favore di Paesi terzi siano validi ed efficaci. In Italia verrà in rilievo l’art. 4, c. 2, l. n. 218/1995, con la conseguenza che un accordo delle parti sarà ritenuto idoneo a derogare la giurisdizione italiana ove abbia ad oggetto controversie su diritti disponibili e sia provato per iscritto.
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