Nella sentenza annotata la Corte di giustizia ha stabilito che, nei casi di contemporanea pendenza di due processi identici in Stati membri diffe-renti, la violazione da parte del secondo giudice della regola sulla liti-spendenza europea non integra un motivo ostativo al riconoscimento della decisione di merito da questi pronunciata. Nella nota di commen-to, si condivide l’esito cui giunge la Corte, ma non la principale ragione che questa invoca a base della sua decisione: il divieto per il giudice ri-chiesto del riconoscimento di verificare il rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale da parte dell’autorità che ha emanato la sentenza straniera, divieto che dovrebbe essere esteso – secondo la Corte – anche alla norma sulla litispendenza. Un più congruo fonda-mento della pronuncia dei giudici del Lussemburgo deve invece ravvi-sarvi nella funzione svolta dalla litispendenza nel sistema dei regola-menti europei sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni. Più in particolare, la violazione della norma sulla liti-spendenza europea non può valere a negare il riconoscimento della decisione del secondo giudice nello Stato del primo, perché altrimenti si rischierebbe quel contrasto fra pronunce che tale norma ha il precipuo scopo di evitare.

Violazione della regola sulla litispendenza europea e riconoscimento della sentenza straniera

Luca Penasa
2020-01-01

Abstract

Nella sentenza annotata la Corte di giustizia ha stabilito che, nei casi di contemporanea pendenza di due processi identici in Stati membri diffe-renti, la violazione da parte del secondo giudice della regola sulla liti-spendenza europea non integra un motivo ostativo al riconoscimento della decisione di merito da questi pronunciata. Nella nota di commen-to, si condivide l’esito cui giunge la Corte, ma non la principale ragione che questa invoca a base della sua decisione: il divieto per il giudice ri-chiesto del riconoscimento di verificare il rispetto delle norme sulla competenza giurisdizionale da parte dell’autorità che ha emanato la sentenza straniera, divieto che dovrebbe essere esteso – secondo la Corte – anche alla norma sulla litispendenza. Un più congruo fonda-mento della pronuncia dei giudici del Lussemburgo deve invece ravvi-sarvi nella funzione svolta dalla litispendenza nel sistema dei regola-menti europei sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni. Più in particolare, la violazione della norma sulla liti-spendenza europea non può valere a negare il riconoscimento della decisione del secondo giudice nello Stato del primo, perché altrimenti si rischierebbe quel contrasto fra pronunce che tale norma ha il precipuo scopo di evitare.
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