La Corte europea dei diritti dell’uomo, interrogata sulla conformità ai principi convenzionali dell’ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento italiano (artt. 22 c.p., 4 bis e 58 ter ord. pen.), ha ritenuto tale regime in contrastoconl’art.3della Convenzione. In particolare, essa ha affermato che la presunzione di pericolosità stabilita dalla legge, superabile solo mediante la collaborazione con la giustizia, non consente di verificare i progressi che il detenuto ha compiuto durante l’espiazione della pena e di verificare se la restrizione della libertà continui ad essere giustificata. L’impossibilità di effettuare un simile controllo trasforma una pena che di per sé potrebbe essere legittima in un trattamento inumano o degradante, in quanto tale contrastante con l’art. 3 della Convenzione.
Dopo il caso 'Viola' nuove prospettive per un superamento dell'ergastolo ostativo
Natalia Rombi
2020-01-01
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo, interrogata sulla conformità ai principi convenzionali dell’ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento italiano (artt. 22 c.p., 4 bis e 58 ter ord. pen.), ha ritenuto tale regime in contrastoconl’art.3della Convenzione. In particolare, essa ha affermato che la presunzione di pericolosità stabilita dalla legge, superabile solo mediante la collaborazione con la giustizia, non consente di verificare i progressi che il detenuto ha compiuto durante l’espiazione della pena e di verificare se la restrizione della libertà continui ad essere giustificata. L’impossibilità di effettuare un simile controllo trasforma una pena che di per sé potrebbe essere legittima in un trattamento inumano o degradante, in quanto tale contrastante con l’art. 3 della Convenzione.File | Dimensione | Formato | |
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