La sentenza annotata si pone in continuità con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi sul mobbing a cui, in tempi recenti, si è affiancato lo straining (anche detto « mobbing attenuato »), confermandosi che incombe sul lavoratore l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della condotta lesiva tra cui rientra anche l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio o vessatorio del datore di lavoro che può essere provato anche con presunzioni gravi, precise e concordanti rimesse alla valutazione del giudice di merito.
Mobbing: tanto lo lamentano, pochi lo dimostrano
C. Garofalo
Primo
2021-01-01
Abstract
La sentenza annotata si pone in continuità con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi sul mobbing a cui, in tempi recenti, si è affiancato lo straining (anche detto « mobbing attenuato »), confermandosi che incombe sul lavoratore l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della condotta lesiva tra cui rientra anche l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio o vessatorio del datore di lavoro che può essere provato anche con presunzioni gravi, precise e concordanti rimesse alla valutazione del giudice di merito.File in questo prodotto:
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