l presente contributo analizza le novità, introdotte dall'art. 2 del d.l. n. 76 del 2013, convertito in l. n. 99 del 2013, in tema di tirocini formativi e di orientamento. Con la legge di conversione il legislatore ha soppresso i commi 4 e 5 dell'art. 2, mentre ha mantenuto inalterate le disposizioni applicabili ai datori di lavoro pubblici o privati c.d. multilocalizzati ospitanti i tirocini (art. 2 comma 5 ter). Inoltre non hanno subito modifiche rispetto alla formulazione originaria le norme di natura finanziaria, finalizzate ad incentivare l'utilizzo dell'istituto in uno specifico settore (quello dei beni culturali - comma 5-bis), ovvero da parte di determinati soggetti ospitanti (le Pubbliche Amministrazioni - comma 6), nonché quelle previsioni, sempre di matrice finanziaria, relative ai tirocini curriculari (art. 2, commi 10, 11,12,13) e ai tirocini formativi in orario extracurricolare (art. 2, comma 14).
I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
GAROFALO C
2013-01-01
Abstract
l presente contributo analizza le novità, introdotte dall'art. 2 del d.l. n. 76 del 2013, convertito in l. n. 99 del 2013, in tema di tirocini formativi e di orientamento. Con la legge di conversione il legislatore ha soppresso i commi 4 e 5 dell'art. 2, mentre ha mantenuto inalterate le disposizioni applicabili ai datori di lavoro pubblici o privati c.d. multilocalizzati ospitanti i tirocini (art. 2 comma 5 ter). Inoltre non hanno subito modifiche rispetto alla formulazione originaria le norme di natura finanziaria, finalizzate ad incentivare l'utilizzo dell'istituto in uno specifico settore (quello dei beni culturali - comma 5-bis), ovvero da parte di determinati soggetti ospitanti (le Pubbliche Amministrazioni - comma 6), nonché quelle previsioni, sempre di matrice finanziaria, relative ai tirocini curriculari (art. 2, commi 10, 11,12,13) e ai tirocini formativi in orario extracurricolare (art. 2, comma 14).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.