Con la sentenza n. 158 del 8 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio costante orientamento, sviluppatosi sul fenomeno del "mobbing", secondo il quale incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio. E' indubbio che in mancanza di un riconoscimento del "mobbing" nel diritto positivo, la finalità a cui tende la magistratura, a cui è stato delegato l'arduo compito di definire in contorni di una fattispecie non di matrice giuridica, ma mutuata dalla scienza medica, è quella di arginare il relativo contenzioso in continua crescita per evitare richieste risarcitorie pretestuose; tuttavia non si condivide, per raggiungere tale fine, l'espediente fatto proprio dalla recente giurisprudenza, tra cui può essere annoverata la sentenza in commento, di onerare il mobbizzato dalla dimostrazione dell'intenzionalità persecutoria del "mobber" in quanto ciò porterebbe ad una negazione della sussistenza della fattispecie anche quando dalla verifica oggettiva dei fatti, debitamente provati dall'attore, emerga in maniera inequivocabile, il disegno vessatorio del datore di lavoro o del superiore gerarchico.

"Mobbing" e onere della prova

Garofalo C
2016-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 158 del 8 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio costante orientamento, sviluppatosi sul fenomeno del "mobbing", secondo il quale incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio. E' indubbio che in mancanza di un riconoscimento del "mobbing" nel diritto positivo, la finalità a cui tende la magistratura, a cui è stato delegato l'arduo compito di definire in contorni di una fattispecie non di matrice giuridica, ma mutuata dalla scienza medica, è quella di arginare il relativo contenzioso in continua crescita per evitare richieste risarcitorie pretestuose; tuttavia non si condivide, per raggiungere tale fine, l'espediente fatto proprio dalla recente giurisprudenza, tra cui può essere annoverata la sentenza in commento, di onerare il mobbizzato dalla dimostrazione dell'intenzionalità persecutoria del "mobber" in quanto ciò porterebbe ad una negazione della sussistenza della fattispecie anche quando dalla verifica oggettiva dei fatti, debitamente provati dall'attore, emerga in maniera inequivocabile, il disegno vessatorio del datore di lavoro o del superiore gerarchico.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/1209539
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact