Il presente contributo è una riflessione, alla luce dei recenti interventi normativi, sul tema del licenziamento disciplinare che prende le mosse da una sentenza della Corte di cassazione confermativa di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in materia. I giudici di legittimità, infatti, ritornano a discutere, al fine di accertare la validità del licenziamento disciplinare, dell'onere di predisposizione del codice disciplinare a carico del datore di lavoro, e del conseguente obbligo di affissione, ove vi sia stata violazione da parte del lavoratore dei doveri fondamentali su di egli incombenti; del principio di immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, ribadendo che i suddetti principi devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto ed alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro. Infine si discute della nozione di giusta causa, con riferimento ai limiti posti dalla legge al controllo dei giudici e alla riconducibilità della stessa alla categoria delle c.d. clausole generali con implicazioni sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello prettamente processuale.

Licenziamento per giusta causa: il sindacato giudiziale tra contratto collettivo e clausole generali

Garofalo C
2014-01-01

Abstract

Il presente contributo è una riflessione, alla luce dei recenti interventi normativi, sul tema del licenziamento disciplinare che prende le mosse da una sentenza della Corte di cassazione confermativa di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati in materia. I giudici di legittimità, infatti, ritornano a discutere, al fine di accertare la validità del licenziamento disciplinare, dell'onere di predisposizione del codice disciplinare a carico del datore di lavoro, e del conseguente obbligo di affissione, ove vi sia stata violazione da parte del lavoratore dei doveri fondamentali su di egli incombenti; del principio di immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, ribadendo che i suddetti principi devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto ed alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro. Infine si discute della nozione di giusta causa, con riferimento ai limiti posti dalla legge al controllo dei giudici e alla riconducibilità della stessa alla categoria delle c.d. clausole generali con implicazioni sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello prettamente processuale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11390/1209553
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