In due recenti sentenze la Sezione Lavoro della Cassazione si è pronunciata in merito al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore disabile, fornendo indicazioni sugli oneri di cui è gravata la parte datoriale che intenda legittimamente procedere al recesso. I due giudizi sono pervenuti a esiti opposti, sulla scorta del differente rilievo attribuito all’obbligo della preventiva verifica di adattamenti organizzativi che consentano la prosecuzione del rapporto. Di qui, l’intenzione di riflettere sulla configurazione delle clausole di ragionevolezza e proporzionalità qualificanti gli “accomodamenti” per le persone disabili e su una loro possibile declinazione operativa attraverso l’INAIL.
L’accomodamento per i lavoratori disabili: una proposta per misurare ragionevolezza e proporzionalità attraverso l’INAIL. Cass. civ. 23 febbraio 2021, n. 4896; Cass. civ. 9 marzo 2021, n. 6497
Massimiliano De Falco
2021-01-01
Abstract
In due recenti sentenze la Sezione Lavoro della Cassazione si è pronunciata in merito al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore disabile, fornendo indicazioni sugli oneri di cui è gravata la parte datoriale che intenda legittimamente procedere al recesso. I due giudizi sono pervenuti a esiti opposti, sulla scorta del differente rilievo attribuito all’obbligo della preventiva verifica di adattamenti organizzativi che consentano la prosecuzione del rapporto. Di qui, l’intenzione di riflettere sulla configurazione delle clausole di ragionevolezza e proporzionalità qualificanti gli “accomodamenti” per le persone disabili e su una loro possibile declinazione operativa attraverso l’INAIL.File | Dimensione | Formato | |
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