Nel corso del tempo, l’agricoltura sociale si è presentata sotto molteplici forme, confluendo sotto la medesima «etichetta», tuttavia essendo caratterizzata da approcci, relazioni intersettoriali, finanziamenti diversi tra loro. A questo proposito, si pensi solo alle esperienze c.d. di farming for health («agricoltura per la salute»), care farming, green care o green therapies («terapie verdi») riferibili alle cure, al reinserimento, alla riabilitazione o altro; e, da alcuni anni, la discussione si è rafforzata. Di certo, l’agricoltura sociale include un vasto range di attività. La legge italiana 18 agosto 2015, n. 141 («Disposizioni in materia di agricoltura sociale»), «promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole» (art. 1, «Finalità») e il d.m. n. 12550 del 18 dicembre 2018, stabilisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 141/2018. Il saggio esamina le dinamiche europee e nazionali, delineando l’importanza di una regolazione strategica e suggerisce di guardare con attenzione le premesse, le ragioni, le tecniche e le conseguenze della «soft law» (Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie»,2013/C 44/07) o di una «soft regulation» come metodo di governance.

L’agricoltura sociale: profili di tutela tra sostenibilità, inclusione, esigenze di rinnovamento

Maccioni, Gioietta
2020-01-01

Abstract

Nel corso del tempo, l’agricoltura sociale si è presentata sotto molteplici forme, confluendo sotto la medesima «etichetta», tuttavia essendo caratterizzata da approcci, relazioni intersettoriali, finanziamenti diversi tra loro. A questo proposito, si pensi solo alle esperienze c.d. di farming for health («agricoltura per la salute»), care farming, green care o green therapies («terapie verdi») riferibili alle cure, al reinserimento, alla riabilitazione o altro; e, da alcuni anni, la discussione si è rafforzata. Di certo, l’agricoltura sociale include un vasto range di attività. La legge italiana 18 agosto 2015, n. 141 («Disposizioni in materia di agricoltura sociale»), «promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole» (art. 1, «Finalità») e il d.m. n. 12550 del 18 dicembre 2018, stabilisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura sociale di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 141/2018. Il saggio esamina le dinamiche europee e nazionali, delineando l’importanza di una regolazione strategica e suggerisce di guardare con attenzione le premesse, le ragioni, le tecniche e le conseguenze della «soft law» (Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie»,2013/C 44/07) o di una «soft regulation» come metodo di governance.
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