L’obiettivo della presente riflessione è quello di ripercorrere il ragionamento seguito dalla Corte costituzionale nella pronuncia che ha riguardato il valore minimo del criterio di conversione di cui all’art. 53 co. 2 legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, il quale, rinviando all’art. 135 c.p., fissa il minimo della conversione nella somma di 250,00 euro. La Consulta nel dichiarare l’incostituzionalità del minimo del range, giudicandolo eccessivamente elevato e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., lo allinea alla somma di 75,00 euro, prevista ex 459 co. 1-bis c.p.p., in materia di decreto penale di condanna. La disamina evidenzia come la Consulta abbia pronunciato una decisione scarsamente strutturata e priva di un apparato motivazionale integrato, suggerendo la conclusione che, probabilmente, l’omissione è da ravvisare nella contiguità alla riforma che, a breve, interesserà l’arsenale delle sanzioni sostitutive.
La pena pecuniaria come sanzione sostitutiva di pene detentive brevi: riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022, in attesa della Riforma Cartabia
Giorgia Nicolò
2022-01-01
Abstract
L’obiettivo della presente riflessione è quello di ripercorrere il ragionamento seguito dalla Corte costituzionale nella pronuncia che ha riguardato il valore minimo del criterio di conversione di cui all’art. 53 co. 2 legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, il quale, rinviando all’art. 135 c.p., fissa il minimo della conversione nella somma di 250,00 euro. La Consulta nel dichiarare l’incostituzionalità del minimo del range, giudicandolo eccessivamente elevato e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., lo allinea alla somma di 75,00 euro, prevista ex 459 co. 1-bis c.p.p., in materia di decreto penale di condanna. La disamina evidenzia come la Consulta abbia pronunciato una decisione scarsamente strutturata e priva di un apparato motivazionale integrato, suggerendo la conclusione che, probabilmente, l’omissione è da ravvisare nella contiguità alla riforma che, a breve, interesserà l’arsenale delle sanzioni sostitutive.File | Dimensione | Formato | |
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