La Cassazione si pronuncia – per la prima volta nella sua più autorevole composizione – sulla regola stabilita dalla Corte di giustizia nella sentenza Interedil, alla cui stregua la statuizione resa dal S.C. sulla giurisdizione non produ-ce l’efficacia (implicitamente) attribuitale dall’art. 382, 1° comma, c.p.c., allorché risulti in contrasto col diritto dell’Unione Europea, così come interpretato dai giudici del Lussemburgo. Intervenendo in una fattispecie di insol-venza transfrontaliera del tutto analoga a Interedil, la S.C. ha precisato che il dictum regolatore delle sez. un. si dimostra cedevole soltanto se il Kirchberg ne “certifichi” la contrarietà al diritto unionale, nella decisione pregiudizia-le richiesta dal giudice altrimenti soggetto al vincolo derivante da quello stesso dictum. In caso contrario, la statui-zione sulla giurisdizione manterrà la propria efficacia nei confronti del giudice italiano, cui sarà allora impedito un nuovo esame della questione risolta dal S.C. Questo rilievo – pienamente condivisibile alla luce della sentenza Inte-redil – conduce la S.C. a escludere in casu la cedevolezza dell’ordinanza regolatrice con cui le sez. un. avevano ri-conosciuto la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento di una società, in forza dell’art. 3, Reg. n. 1346/2000. A tal fine la Cassazione evidenzia – del tutto correttamente – che tale provvedimento non era in con-trasto con la successiva pronuncia resa, nel caso di specie, dalla Corte di giustizia, poiché ambedue si fondavano sull’interpretazione dell’art. 3, Reg. n. 1346/2000 già sancita dal Kirchberg nelle sentenze Eurofood e Interedil.
La cedevolezza della statuizione sulla giurisdizione della S.C. contraria al diritto UE
Luca Penasa
2023-01-01
Abstract
La Cassazione si pronuncia – per la prima volta nella sua più autorevole composizione – sulla regola stabilita dalla Corte di giustizia nella sentenza Interedil, alla cui stregua la statuizione resa dal S.C. sulla giurisdizione non produ-ce l’efficacia (implicitamente) attribuitale dall’art. 382, 1° comma, c.p.c., allorché risulti in contrasto col diritto dell’Unione Europea, così come interpretato dai giudici del Lussemburgo. Intervenendo in una fattispecie di insol-venza transfrontaliera del tutto analoga a Interedil, la S.C. ha precisato che il dictum regolatore delle sez. un. si dimostra cedevole soltanto se il Kirchberg ne “certifichi” la contrarietà al diritto unionale, nella decisione pregiudizia-le richiesta dal giudice altrimenti soggetto al vincolo derivante da quello stesso dictum. In caso contrario, la statui-zione sulla giurisdizione manterrà la propria efficacia nei confronti del giudice italiano, cui sarà allora impedito un nuovo esame della questione risolta dal S.C. Questo rilievo – pienamente condivisibile alla luce della sentenza Inte-redil – conduce la S.C. a escludere in casu la cedevolezza dell’ordinanza regolatrice con cui le sez. un. avevano ri-conosciuto la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento di una società, in forza dell’art. 3, Reg. n. 1346/2000. A tal fine la Cassazione evidenzia – del tutto correttamente – che tale provvedimento non era in con-trasto con la successiva pronuncia resa, nel caso di specie, dalla Corte di giustizia, poiché ambedue si fondavano sull’interpretazione dell’art. 3, Reg. n. 1346/2000 già sancita dal Kirchberg nelle sentenze Eurofood e Interedil.File | Dimensione | Formato | |
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