La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sull’ambito di operatività del diritto al silenzio, riconoscendo che anche le circostanze di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p., su cui la persona sottoposta alle indagini e l’imputato possono essere invitati a rispondere, sono coperte da tale garanzia. Essa, però, riproponendo l’argomento che poggia sull’esistenza di altri interessi che giustificano, pur nel riconoscimento della facoltà di non rispondere, la punibilità del mendacio, ha ritenuto che le dichiarazioni ex art. 21 disp. att. c.p.p. rientrino in un ambito in cui l’interessato ha diritto di tacere ma non di mentire.

Mentire sui propri precedenti penali equivale a difendersi? La soluzione della Corte costituzionale a tutela del diritto al silenzio

Natalia Rombi
2024-01-01

Abstract

La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sull’ambito di operatività del diritto al silenzio, riconoscendo che anche le circostanze di cui all’art. 21 disp. att. c.p.p., su cui la persona sottoposta alle indagini e l’imputato possono essere invitati a rispondere, sono coperte da tale garanzia. Essa, però, riproponendo l’argomento che poggia sull’esistenza di altri interessi che giustificano, pur nel riconoscimento della facoltà di non rispondere, la punibilità del mendacio, ha ritenuto che le dichiarazioni ex art. 21 disp. att. c.p.p. rientrino in un ambito in cui l’interessato ha diritto di tacere ma non di mentire.
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