L’obiettivo della presente riflessione è quello di ripercorrere il ragionamento seguito dalla Corte costituzionale nella pronuncia che ha riguardato il trattamento sanzionatorio della rapina impropria, sospettato di eccessiva severità e dunque di contrasto con il principio di proporzionalità. Sebbene i rimettenti si dolgano della violazione tanto dell’art. 3 Cost., quanto degli artt. 27 co. 3, 25 co. 2 Cost. e 49 CDFUE, è in definitiva il rigido assetto comparativo a costituire il nucleo delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus, e poi riprese dalla Corte. La disamina sembra suggerire la conclusione che un ruolo essenziale, ai fini di una pronuncia di accoglimento, riveste la corretta prospettazione della questione quasi come accade nel noto paradosso del novizio che chiese al priore: «Padre, posso fumare mentre prego?», e venne severamente redarguito. Un secondo novizio domandò poi allo stesso priore: «Padre, posso pregare mentre fumo?», e venne lodato per la sua devozione. La sentenza in commento offre quindi l’occasione per riflettere sul modo in cui i principi di eguaglianza e proporzionalità nella materia penale sono trattati nella giurisprudenza costituzionale, e induce a domandarci se, diversamente formulata, la questione di legittimità dell’art. 628 co. 2 c.p. avrebbe potuto sortire migliori effetti.
«Padre, posso fumare mentre prego?» – Una pronuncia in bilico tra proporzionalità ed eguaglianza
Giorgia Nicolò
2021-01-01
Abstract
L’obiettivo della presente riflessione è quello di ripercorrere il ragionamento seguito dalla Corte costituzionale nella pronuncia che ha riguardato il trattamento sanzionatorio della rapina impropria, sospettato di eccessiva severità e dunque di contrasto con il principio di proporzionalità. Sebbene i rimettenti si dolgano della violazione tanto dell’art. 3 Cost., quanto degli artt. 27 co. 3, 25 co. 2 Cost. e 49 CDFUE, è in definitiva il rigido assetto comparativo a costituire il nucleo delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus, e poi riprese dalla Corte. La disamina sembra suggerire la conclusione che un ruolo essenziale, ai fini di una pronuncia di accoglimento, riveste la corretta prospettazione della questione quasi come accade nel noto paradosso del novizio che chiese al priore: «Padre, posso fumare mentre prego?», e venne severamente redarguito. Un secondo novizio domandò poi allo stesso priore: «Padre, posso pregare mentre fumo?», e venne lodato per la sua devozione. La sentenza in commento offre quindi l’occasione per riflettere sul modo in cui i principi di eguaglianza e proporzionalità nella materia penale sono trattati nella giurisprudenza costituzionale, e induce a domandarci se, diversamente formulata, la questione di legittimità dell’art. 628 co. 2 c.p. avrebbe potuto sortire migliori effetti.File | Dimensione | Formato | |
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