Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite riconducono la fattispecie della locazione della cosa comune da parte del singolo comproprietario nell’ambito della disciplina della gestione di affari, assoggettandola alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c. Pertanto, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c, esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.
Locazione stipulata dal singolo comproprietario: le sezioni unite si pronunciano sulla questione
Tereza Pertot
2012-01-01
Abstract
Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite riconducono la fattispecie della locazione della cosa comune da parte del singolo comproprietario nell’ambito della disciplina della gestione di affari, assoggettandola alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c. Pertanto, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c, esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.File | Dimensione | Formato | |
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