Nella sentenza annotata le Sez. un. non hanno risolto la questione, loro rimessa, sul se il convenuto, costituitosi in un giudizio straniero, che ivi non abbia sollevato l’exceptio iurisdictionis, possa poi, nel processo italiano di riconoscimento della sentenza resa all’estero, far valere il difetto della competenza internazionale indiretta del giudice che ha pronunciato la decisione, in base all’art. 64, lett. a), L. n. 218/1995. La S.C. ha all’uopo rilevato che nel caso di specie, ove si discuteva del riconoscimento di una misura di protezione di un minore, trovava applicazione la Conv. dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, e non invece la L. n. 218/1995. Nella nota anzitutto si criticano le Sez. un. per aver omesso di pronunciarsi sulla questione loro rimessa, oggetto di uno dei motivi di ricorso, sulla base dell’operatività in casu della cit. Conv., poiché ciò poteva aver rilievo soltanto a valle del riscontro della fondatezza di quel motivo, imponendo la correzione della motivazione ex art. 384, 4° comma, c.p.c., anziché la cassazione della decisione impugnata. Il commento affronta poi la questione non risolta dal S.C., giungendo alla conclusione che la mancata eccezione di difetto di giurisdizione, da parte del convenuto costituitosi nel processo straniero, non preclude a questi di contestare, nel giudizio italiano di riconoscimento della sentenza pronunciata all’estero, la sussistenza della competenza internazionale indiretta, ma comporta di regola l’infondatezza di una simile contestazione, poiché si è qui in presenza di una accettazione tacita della giurisdizione, che in Italia normalmente costituisce criterio attributivo della competenza giurisdizionale, in forza dell’art. 4, 1° comma, ult. parte, L. n. 218/1995.

Le Sez. un. omettono di pronunciarsi su una questione circa la competenza internazionale indiretta del giudice straniero

Penasa Luca
2024-01-01

Abstract

Nella sentenza annotata le Sez. un. non hanno risolto la questione, loro rimessa, sul se il convenuto, costituitosi in un giudizio straniero, che ivi non abbia sollevato l’exceptio iurisdictionis, possa poi, nel processo italiano di riconoscimento della sentenza resa all’estero, far valere il difetto della competenza internazionale indiretta del giudice che ha pronunciato la decisione, in base all’art. 64, lett. a), L. n. 218/1995. La S.C. ha all’uopo rilevato che nel caso di specie, ove si discuteva del riconoscimento di una misura di protezione di un minore, trovava applicazione la Conv. dell’Aja del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, e non invece la L. n. 218/1995. Nella nota anzitutto si criticano le Sez. un. per aver omesso di pronunciarsi sulla questione loro rimessa, oggetto di uno dei motivi di ricorso, sulla base dell’operatività in casu della cit. Conv., poiché ciò poteva aver rilievo soltanto a valle del riscontro della fondatezza di quel motivo, imponendo la correzione della motivazione ex art. 384, 4° comma, c.p.c., anziché la cassazione della decisione impugnata. Il commento affronta poi la questione non risolta dal S.C., giungendo alla conclusione che la mancata eccezione di difetto di giurisdizione, da parte del convenuto costituitosi nel processo straniero, non preclude a questi di contestare, nel giudizio italiano di riconoscimento della sentenza pronunciata all’estero, la sussistenza della competenza internazionale indiretta, ma comporta di regola l’infondatezza di una simile contestazione, poiché si è qui in presenza di una accettazione tacita della giurisdizione, che in Italia normalmente costituisce criterio attributivo della competenza giurisdizionale, in forza dell’art. 4, 1° comma, ult. parte, L. n. 218/1995.
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