Il commento esamina criticamente l’ord. con cui il Trib. di Torino, in un caso italo-elvetico in materia successoria, ha anzitutto escluso che la previa pendenza di tre distinti giudizi in Svizzera potesse condurre alla chiusura in rito del successivo processo italiano, in forza della norma sulla litispendenza dettata dall’art. 8 Conv. italo-svizzera del 1933, poiche´ quest’ultimo non era identico, bensì soggettivamente e oggettivamente piu` ampio rispetto a quelli radicati innanzi alle corti elvetiche. Secondo il giudice torinese, il coordinamento dei processi poteva invece essere ottenuto grazie alla sospensione per pregiudizialità internazionale, di cui sussistevano tutti i presupposti applicativi. L’esito cosı` attinto non sembra pero` all’A. quello piu` persuasivo, in primo luogo perchè l’operare della litispendenza deve esser vagliato tenendo in considerazione non già il processo italiano nel suo complesso, ma singolarmente ciascuna delle cause ivi introdotte. Di conseguenza, il Trib. doveva rigettare in rito, in virtù dell’art. 8 Conv. italo-svizzera del 1933, le domande promosse dall’attrice in Italia, che risultavano identiche a quelle avanzate nei tre prevenienti processi elvetici. Solo con riguardo alle altre cause cumulate dall’attrice nel giudizio torinese, appariva quindi corretto il provvedimento di sospensione per pregiudizialita` internazionale. Non altrettanto puo` dirsi, tuttavia, in ordine alle domande svolte dagli intervenienti innanzi al Trib. di Torino, mancando qui un (sia pure implicito) presupposto dell’arresto del processo ex art. 7, 3º comma, L. n. 218/1995, in quanto le cause pregiudiziali e quelle dipendenti intercorrevano tra parti parzialmente diverse. In questo caso, il fondamento della sospensione doveva piuttosto ravvisarsi nella circostanza che tali domande erano state proposte in via subordinata, per il caso di rigetto di tutte quelle dell’attrice, e che non era percio` in alcun modo possibile deciderle –vuoi nel merito, vuoi dichiarandone l’assorbimento – finche´ perdurava la sospensione per pregiudizialita` internazionale.
Litispendenza e pregiudizialità internazionali in un tormentato caso italo-svizzero di parallel litigation in materia successoria
Luca Penasa
2024-01-01
Abstract
Il commento esamina criticamente l’ord. con cui il Trib. di Torino, in un caso italo-elvetico in materia successoria, ha anzitutto escluso che la previa pendenza di tre distinti giudizi in Svizzera potesse condurre alla chiusura in rito del successivo processo italiano, in forza della norma sulla litispendenza dettata dall’art. 8 Conv. italo-svizzera del 1933, poiche´ quest’ultimo non era identico, bensì soggettivamente e oggettivamente piu` ampio rispetto a quelli radicati innanzi alle corti elvetiche. Secondo il giudice torinese, il coordinamento dei processi poteva invece essere ottenuto grazie alla sospensione per pregiudizialità internazionale, di cui sussistevano tutti i presupposti applicativi. L’esito cosı` attinto non sembra pero` all’A. quello piu` persuasivo, in primo luogo perchè l’operare della litispendenza deve esser vagliato tenendo in considerazione non già il processo italiano nel suo complesso, ma singolarmente ciascuna delle cause ivi introdotte. Di conseguenza, il Trib. doveva rigettare in rito, in virtù dell’art. 8 Conv. italo-svizzera del 1933, le domande promosse dall’attrice in Italia, che risultavano identiche a quelle avanzate nei tre prevenienti processi elvetici. Solo con riguardo alle altre cause cumulate dall’attrice nel giudizio torinese, appariva quindi corretto il provvedimento di sospensione per pregiudizialita` internazionale. Non altrettanto puo` dirsi, tuttavia, in ordine alle domande svolte dagli intervenienti innanzi al Trib. di Torino, mancando qui un (sia pure implicito) presupposto dell’arresto del processo ex art. 7, 3º comma, L. n. 218/1995, in quanto le cause pregiudiziali e quelle dipendenti intercorrevano tra parti parzialmente diverse. In questo caso, il fondamento della sospensione doveva piuttosto ravvisarsi nella circostanza che tali domande erano state proposte in via subordinata, per il caso di rigetto di tutte quelle dell’attrice, e che non era percio` in alcun modo possibile deciderle –vuoi nel merito, vuoi dichiarandone l’assorbimento – finche´ perdurava la sospensione per pregiudizialita` internazionale.File | Dimensione | Formato | |
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L. Penasa, in Giur. it., 2024, 619 ss.pdf
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