Le Sezioni Unite, con la sentenza annotata, escludono l’applicabilità della sanatoria ex art. 182, comma 2°, c.p.c., nel testo introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, alle ipotesi di inesistenza e mancanza in atti della procura alle liti. Lo scritto analizza il ragionamento svolto dalla Corte e la correttezza del principio di diritto enunciato, anche alla luce del nuovo testo della disposizione, modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia). L’analisi si focalizza sul tema dell’estensione del campo applicativo della sanatoria, sotto il vigore del testo previgente dell’art. 182 c.p.c., giungendo alla condivisione solo parziale della conclusione raggiunta dalla Corte e, dunque, al riconoscimento di una più ampia sanabilità del vizio. In particolare, non convince l’esclusione della sanatoria nell’ipotesi di mancato deposito in atti della procura, dalla quale può solo derivare un ingiusto sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale della parte.

Sulla esclusione della sanatoria della procura inesistente o mancante in atti ai sensi dell’art. 182, comma 2°, c.p.c. ante riforma

Pamela Chiaranda
2023-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite, con la sentenza annotata, escludono l’applicabilità della sanatoria ex art. 182, comma 2°, c.p.c., nel testo introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, alle ipotesi di inesistenza e mancanza in atti della procura alle liti. Lo scritto analizza il ragionamento svolto dalla Corte e la correttezza del principio di diritto enunciato, anche alla luce del nuovo testo della disposizione, modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia). L’analisi si focalizza sul tema dell’estensione del campo applicativo della sanatoria, sotto il vigore del testo previgente dell’art. 182 c.p.c., giungendo alla condivisione solo parziale della conclusione raggiunta dalla Corte e, dunque, al riconoscimento di una più ampia sanabilità del vizio. In particolare, non convince l’esclusione della sanatoria nell’ipotesi di mancato deposito in atti della procura, dalla quale può solo derivare un ingiusto sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale della parte.
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