La sentenza annotata è lo spunto per approfondire l’interpretazione dell’art. 1, comma 2, c. nav. con particolare riferimento all’applicabilità dell’analogia attingendo alle disposizioni del codice della strada ed applicando le stesse alla circolazione acquea nel Comune di Venezia. Nello specifico ci si interroga sulla possibilità di applicare in ambito lagunare le statuizioni del codice della strada inerenti alla cosiddetta «tolleranza strumentale» giungendo, in ragione della specialità della normativa contenuta nel Codice della Strada, nonché dell’intrinseca diversità tra i due tipi di circolazione stradale ed acquatica, ad una conclusione negativa.
Sull’inapplicabilità delle disposizioni sulla circolazione stradale in via analogica ex art. 12 delle preleggi e ex art. 1 c. nav. alla circolazione acquea nei canali di Venezia
Eleonora Lenzoni Milli
2024-01-01
Abstract
La sentenza annotata è lo spunto per approfondire l’interpretazione dell’art. 1, comma 2, c. nav. con particolare riferimento all’applicabilità dell’analogia attingendo alle disposizioni del codice della strada ed applicando le stesse alla circolazione acquea nel Comune di Venezia. Nello specifico ci si interroga sulla possibilità di applicare in ambito lagunare le statuizioni del codice della strada inerenti alla cosiddetta «tolleranza strumentale» giungendo, in ragione della specialità della normativa contenuta nel Codice della Strada, nonché dell’intrinseca diversità tra i due tipi di circolazione stradale ed acquatica, ad una conclusione negativa.File | Dimensione | Formato | |
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