La sentenza del Trib. di Rovigo che si commenta contiene due affermazioni fra loro collegate: anzitutto sancisce che l’actio interrogatoria contemplata dall’art. 481 c.c. può essere esperita, in virtù dell’applicazione analogica della norma, altresì nei confronti del legittimario totalmente pretermesso, rimasto inerte; inoltre riconosce che, tra i terzi interessati cui è disponibile tale rimedio, deve annoverarsi pure chi acquistera` i beni ereditari – in forza di una transazione sottoposta a condizione sospensiva – qualora venga meno l’azione di riduzione in capo al preterito. Entrambe le affermazioni appaiono all’A. condivisibili: la prima, perchè il ricorso all’analogia legis risulta qui consentito, tanto in ragione dell’equiparabilità fra l’inerzia del chiamato all’eredità e quella del legittimario integralmente pretermesso, tanto in ragione del carattere non eccezionale dell’art. 481 c.c., nonostante questo preveda un provvedimento di volontaria giurisdizione; la seconda, perchè, in capo a colui che, in base a un negozio sottoposto a condizione sospensiva, veda il proprio acquisto dei beni ereditari subordinato al venir meno dell’azione di riduzione, deve per certo ravvisarsi l’interesse ad acquisire rapidamente certezza in ordine all’avverarsi o al venir meno della condizione e, di conseguenza, in ordine al se quei beni entreranno o meno a far parte del suo patrimonio.
Su di una peculiare estensione dell’ambito di operatività dell’actio interrogatoria ex art. 481 c.c.
Luca Penasa
2024-01-01
Abstract
La sentenza del Trib. di Rovigo che si commenta contiene due affermazioni fra loro collegate: anzitutto sancisce che l’actio interrogatoria contemplata dall’art. 481 c.c. può essere esperita, in virtù dell’applicazione analogica della norma, altresì nei confronti del legittimario totalmente pretermesso, rimasto inerte; inoltre riconosce che, tra i terzi interessati cui è disponibile tale rimedio, deve annoverarsi pure chi acquistera` i beni ereditari – in forza di una transazione sottoposta a condizione sospensiva – qualora venga meno l’azione di riduzione in capo al preterito. Entrambe le affermazioni appaiono all’A. condivisibili: la prima, perchè il ricorso all’analogia legis risulta qui consentito, tanto in ragione dell’equiparabilità fra l’inerzia del chiamato all’eredità e quella del legittimario integralmente pretermesso, tanto in ragione del carattere non eccezionale dell’art. 481 c.c., nonostante questo preveda un provvedimento di volontaria giurisdizione; la seconda, perchè, in capo a colui che, in base a un negozio sottoposto a condizione sospensiva, veda il proprio acquisto dei beni ereditari subordinato al venir meno dell’azione di riduzione, deve per certo ravvisarsi l’interesse ad acquisire rapidamente certezza in ordine all’avverarsi o al venir meno della condizione e, di conseguenza, in ordine al se quei beni entreranno o meno a far parte del suo patrimonio.File | Dimensione | Formato | |
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Luca Penasa, in Giur. it., 2024, 2356 ss.pdf
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