In data 21 dicembre 2009 il motopesca Speranza, di cui la società Cooperativa Bellavista asseriva d’essere armatrice, prestò soccorso al motopesca Rita, di proprietà di Sergio Cozzolino, che aveva segnalato un’avaria al motore mentre si trovava a dodici miglia da Porto Torres. Nonostante l’imbarcazione soccorritrice avesse subito diversi danni durante le manovre di avvicinamento tra le navi, le operazioni di soccorso furono portate a termine con successo. La società Bellavista convenne Sergio Cozzolino dinanzi al Tribunale di Sassari al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 491 c. nav., il risarcimento dei danni subiti dal motopesca Speranza, comprensivi del fermo tecnico, nonché il rimborso delle spese di rimorchio e il pagamento del compenso per il buon esito del soccorso prestato in favore del motopesca Rita. Con la sentenza n. 323/2016, pubblicata in data 24 febbraio 2016, il giudice adito accolse le doglianze attoree, liquidando il compenso ai sensi degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Londra e condannando il convenuto al pagamento in favore della società Bellavista di euro 65.000,00, oltre agli interessi legali, alle spese di lite e di CTU. Il convenuto soccombente propose appello avverso tale decisione deducendo, inter alia, il difetto di legittimazione attiva della società Bellavista. La Corte di appello di Cagliari (Sez. dist. di Sassari) accolse la censura adducendo, a sostegno della decisione, il fatto che Fabrizio Aversano, proprietario del mezzo nautico in base ai pubblici registri, si presumesse esserne l’armatore sulla scorta dell’art. 272 c. nav., e che unicamente un’attestazione ufficiale, vale a dire la dichiarazione di armatore, avrebbe potuto suffragare la circostanza che un soggetto terzo fosse l’effettivo titolare dell’impresa di navigazione. Con la sentenza n. 367/2018, pubblicata in data 7 settembre 2018, il giudice di seconda istanza riformò la pronuncia del giudice di prime cure, rigettando la domanda proposta dalla società Cooperativa Bellavista nei confronti di Sergio Cozzolino, per assenza di prova della posizione soggettiva azionata. La società Bellavista propose ricorso avverso detta sentenza, affidandolo a quattro motivi.
Sull'onere della prova dell'armatore occulto nell’ipotesi di omesso espletamento delle formalità pubblicitarie [Nota a sentenza: Cass., sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4436]
Leonardo Carbone
2023-01-01
Abstract
In data 21 dicembre 2009 il motopesca Speranza, di cui la società Cooperativa Bellavista asseriva d’essere armatrice, prestò soccorso al motopesca Rita, di proprietà di Sergio Cozzolino, che aveva segnalato un’avaria al motore mentre si trovava a dodici miglia da Porto Torres. Nonostante l’imbarcazione soccorritrice avesse subito diversi danni durante le manovre di avvicinamento tra le navi, le operazioni di soccorso furono portate a termine con successo. La società Bellavista convenne Sergio Cozzolino dinanzi al Tribunale di Sassari al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 491 c. nav., il risarcimento dei danni subiti dal motopesca Speranza, comprensivi del fermo tecnico, nonché il rimborso delle spese di rimorchio e il pagamento del compenso per il buon esito del soccorso prestato in favore del motopesca Rita. Con la sentenza n. 323/2016, pubblicata in data 24 febbraio 2016, il giudice adito accolse le doglianze attoree, liquidando il compenso ai sensi degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Londra e condannando il convenuto al pagamento in favore della società Bellavista di euro 65.000,00, oltre agli interessi legali, alle spese di lite e di CTU. Il convenuto soccombente propose appello avverso tale decisione deducendo, inter alia, il difetto di legittimazione attiva della società Bellavista. La Corte di appello di Cagliari (Sez. dist. di Sassari) accolse la censura adducendo, a sostegno della decisione, il fatto che Fabrizio Aversano, proprietario del mezzo nautico in base ai pubblici registri, si presumesse esserne l’armatore sulla scorta dell’art. 272 c. nav., e che unicamente un’attestazione ufficiale, vale a dire la dichiarazione di armatore, avrebbe potuto suffragare la circostanza che un soggetto terzo fosse l’effettivo titolare dell’impresa di navigazione. Con la sentenza n. 367/2018, pubblicata in data 7 settembre 2018, il giudice di seconda istanza riformò la pronuncia del giudice di prime cure, rigettando la domanda proposta dalla società Cooperativa Bellavista nei confronti di Sergio Cozzolino, per assenza di prova della posizione soggettiva azionata. La società Bellavista propose ricorso avverso detta sentenza, affidandolo a quattro motivi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.