La S.C., con l’ordinanza in commento, si è pronunciata in un complesso caso italo-svizzero in materia ereditaria, decidendo i regolamenti di competenza proposti nei confronti del provvedimento del Tribunale di Torino, con cui, per un verso, si è esclusa la sussistenza della litispendenza internazionale ex art. 8 Conv. italo-svizzera del 1933 e, per l’altro, si è sospeso il processo italiano per pregiudizialità internazionale. I regolamenti di competenza che censuravano il diniego della litispendenza sono stati dichiarati inammissibili, perché l’impugnazione di cui all’art. 42 c.p.c. è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità soltanto contro il provvedimento che afferma la litispendenza lato sensu internazionale. Il S.C., tuttavia, tenendo debito conto delle peculiarità della litispendenza internazionale disciplinata dall’art. 8 Conv. italo-svizzera, che prevede, non già la sospensione, bensì la chiusura in rito del processo prevenuto, avrebbe dovuto qui escludere l’ammissibilità dei regolamenti semplicemente perché questi erano stati proposti nei confronti di una pronuncia che, avendo deciso una questione pregiudiziale di rito, ossia quella di litispendenza ex art. 8 Conv. italo-svizzera, era impugnabile esclusivamente con l’appello. La Cass. ha poi accolto il regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione per pregiudizialità internazionale. La S.C., nella sua decisione, mostra di concepire il rimedio di cui all’art. 42 c.p.c. come un’impugnazione rescindente, in tal modo disconoscendo il carattere sostitutivo del regolamento di competenza, carattere che invece va attribuito a quest’impugnazione, non solo quando suo oggetto è una pronuncia sulla competenza, ma pure quando essa concerne un provvedimento di sospensione.
La S.C. interviene in un noto caso italo-svizzero in materia successoria
Luca Penasa
2025-01-01
Abstract
La S.C., con l’ordinanza in commento, si è pronunciata in un complesso caso italo-svizzero in materia ereditaria, decidendo i regolamenti di competenza proposti nei confronti del provvedimento del Tribunale di Torino, con cui, per un verso, si è esclusa la sussistenza della litispendenza internazionale ex art. 8 Conv. italo-svizzera del 1933 e, per l’altro, si è sospeso il processo italiano per pregiudizialità internazionale. I regolamenti di competenza che censuravano il diniego della litispendenza sono stati dichiarati inammissibili, perché l’impugnazione di cui all’art. 42 c.p.c. è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità soltanto contro il provvedimento che afferma la litispendenza lato sensu internazionale. Il S.C., tuttavia, tenendo debito conto delle peculiarità della litispendenza internazionale disciplinata dall’art. 8 Conv. italo-svizzera, che prevede, non già la sospensione, bensì la chiusura in rito del processo prevenuto, avrebbe dovuto qui escludere l’ammissibilità dei regolamenti semplicemente perché questi erano stati proposti nei confronti di una pronuncia che, avendo deciso una questione pregiudiziale di rito, ossia quella di litispendenza ex art. 8 Conv. italo-svizzera, era impugnabile esclusivamente con l’appello. La Cass. ha poi accolto il regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione per pregiudizialità internazionale. La S.C., nella sua decisione, mostra di concepire il rimedio di cui all’art. 42 c.p.c. come un’impugnazione rescindente, in tal modo disconoscendo il carattere sostitutivo del regolamento di competenza, carattere che invece va attribuito a quest’impugnazione, non solo quando suo oggetto è una pronuncia sulla competenza, ma pure quando essa concerne un provvedimento di sospensione.| File | Dimensione | Formato | |
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