Con la sentenza n. 19340/2024, la Corte di Cassazione interviene sul tema dell’istituto dell’affitto forzoso, di cui all’art. 49, comma primo, della legge n. 203/1982, ampliandone l’ambito soggettivo di operatività al legittimario il quale, a seguito della sua esclusione dal testamento del de cuius per aver già ricevuto, durante la vita di questo, beni di valore equivalente alla propria quota di legittima, si ritrovi, per tale ragione, impossibilitato ad esperire l’azione di riduzione, al fine di conseguire la qualità di erede. Lo scritto, dopo aver compiuto una sistematica ricostruzione dell’istituto dell’affitto forzoso, evidenziandone, in particolare, la tutela che tale strumento giuridico offre all’integrità dell’azienda agraria in sede ereditaria, affronta i dubbi di compatibilità con la Costituzione che l’introduzione dell’istituto in esame ha sollevato sia in dottrina sia in giurisprudenza, soffermandosi, dunque, sulla ratio, individuata dal Giudice delle leggi, sottesa alla norma che lo disciplina e posta a fondamento della soluzione adottata nella sentenza de qua.
Affitto forzoso ex art. 49, primo comma, della legge n. 203 del 1982: la Cassazione apre a una possibile lettura estensiva della disposizione
Tomas Mizzau
2025-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 19340/2024, la Corte di Cassazione interviene sul tema dell’istituto dell’affitto forzoso, di cui all’art. 49, comma primo, della legge n. 203/1982, ampliandone l’ambito soggettivo di operatività al legittimario il quale, a seguito della sua esclusione dal testamento del de cuius per aver già ricevuto, durante la vita di questo, beni di valore equivalente alla propria quota di legittima, si ritrovi, per tale ragione, impossibilitato ad esperire l’azione di riduzione, al fine di conseguire la qualità di erede. Lo scritto, dopo aver compiuto una sistematica ricostruzione dell’istituto dell’affitto forzoso, evidenziandone, in particolare, la tutela che tale strumento giuridico offre all’integrità dell’azienda agraria in sede ereditaria, affronta i dubbi di compatibilità con la Costituzione che l’introduzione dell’istituto in esame ha sollevato sia in dottrina sia in giurisprudenza, soffermandosi, dunque, sulla ratio, individuata dal Giudice delle leggi, sottesa alla norma che lo disciplina e posta a fondamento della soluzione adottata nella sentenza de qua.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


