La Corte di cassazione ha chiarito che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, il giudice gode di pieni poteri istruttori e, pertanto, può procedere anche alla rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. Tale declaratoria offre lo spunto per sviluppare un’analisi del quadro normativo e della giurisprudenza al fine di superare l’apparente contraddittorietà tra la norma che stabilisce che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata impugnata e quella che impone all’organo giudicante di adeguarsi al principio di diritto enunciato dalla suprema Corte. Difatti, emerge che il giudice del rinvio, anche quando sia la corte d’appello, deve solamente operare il vaglio di cui all’art. 190 c.p.p., mentre il suo ambito cognitivo non potrà determinarsi in maniera rigida ma sarà influenzato dal contenuto della sentenza di annullamento della Corte di cassazione. Ne deriva che il giudice del rinvio può rinnovare la stessa prova che era stata dichiarata inutilizzabile, ma essa andrà acquisita in maniera conforme a legge poiché così verrebbero modificati i presupposti di fatto da cui traeva origine la decisione di merito e, di conseguenza, viene rispettato il dictum della suprema Corte.

I limiti ai poteri istruttori del giudice del rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione

Ottieri Savina
2024-01-01

Abstract

La Corte di cassazione ha chiarito che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, il giudice gode di pieni poteri istruttori e, pertanto, può procedere anche alla rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. Tale declaratoria offre lo spunto per sviluppare un’analisi del quadro normativo e della giurisprudenza al fine di superare l’apparente contraddittorietà tra la norma che stabilisce che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata impugnata e quella che impone all’organo giudicante di adeguarsi al principio di diritto enunciato dalla suprema Corte. Difatti, emerge che il giudice del rinvio, anche quando sia la corte d’appello, deve solamente operare il vaglio di cui all’art. 190 c.p.p., mentre il suo ambito cognitivo non potrà determinarsi in maniera rigida ma sarà influenzato dal contenuto della sentenza di annullamento della Corte di cassazione. Ne deriva che il giudice del rinvio può rinnovare la stessa prova che era stata dichiarata inutilizzabile, ma essa andrà acquisita in maniera conforme a legge poiché così verrebbero modificati i presupposti di fatto da cui traeva origine la decisione di merito e, di conseguenza, viene rispettato il dictum della suprema Corte.
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